Cassazione Civile, Ordinanza n. 33344/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un miniescavatore, accompagnato da una polizza assicurativa vincolata "All Risk". A seguito del furto del mezzo, poi rinvenuto in Spagna, l’utilizzatrice sosteneva di aver sostenuto i costi di recupero e rimpatrio e chiedeva alla concedente il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto, assumendo che la copertura assicurativa dovesse estendersi anche a tali esborsi e ai canoni per il mancato uso del bene. In primo grado la domanda veniva respinta; in appello la decisione veniva confermata. In cassazione la società utilizzatrice articolava due motivi: con il primo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione, dedotta in appello, dell’inammissibilità dell’estensione delle pretese alla terza chiamata e, comunque, della nullità delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; con il secondo censurava la motivazione della sentenza d’appello, ritenuta apparente e comunque errata nell’interpretazione del contratto di leasing e della polizza assicurativa, invocando gli artt. 1362 ss. c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la denunciata omissione di pronuncia, osservando che la Corte d’appello aveva trattato congiuntamente i motivi e aveva rigettato l’appello con una statuizione di assorbimento che investiva tutte le domande, istanze, eccezioni e questioni di causa; pertanto non vi era un vero silenzio decisorio, ma una decisione implicita/assorbente. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché le doglianze miravano soltanto a ottenere una nuova valutazione del contenuto contrattuale e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, in assenza di specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o di una motivazione effettivamente illogica o apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
mancata delibazione dei motivi di appello; omessa pronuncia
La violazione sussiste solo se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente proposta e non adotta alcun provvedimento, nemmeno implicito; non ricorre quando la questione sia stata dichiarata assorbita da altre statuizioni decisorie.
nullità di clausole vessatorie
La questione viene richiamata dalla ricorrente come profilo di invalidità delle clausole limitative di responsabilità, ma la Corte non la esamina autonomamente perché ritiene assorbita/inammissibile la censura di omessa pronuncia.
canoni interpretativi del contratto
L’interpretazione del contratto non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve seguire un percorso complessivo che consideri elementi testuali ed extratestuali; in cassazione non è possibile chiedere una nuova ricostruzione del significato negoziale senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
motivazione apparente, assertiva, acritica e perplessa
La censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente non è accolta perché la Corte di merito ha reso una decisione sorretta da ragioni ritenute assorbenti e non meramente apparenti.
art. 111 Cost.
motivazione della sentenza; giusto processo
È evocato come parametro della sufficienza della motivazione, ma la Corte ritiene che la sentenza di appello non presenti un vizio di motivazione tale da integrare nullità.
nullità della sentenza o del procedimento
Il motivo è prospettato per denunciare nullità della sentenza d’appello; la Corte lo reputa inammissibile perché le censure in realtà mirano a un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
inserito nell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur non esaminando espressamente ogni singola questione, decide la controversia con una statuizione che assorbe le ulteriori domande, eccezioni o motivi di gravame, purché siano indicati i presupposti in fatto e in diritto dell’assorbimento.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del contenuto del contratto o delle prove, se non denunciando specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione o un vizio motivazionale effettivo e riconoscibile nei limiti del controllo di legittimità.
- L’interpretazione del contratto deve essere sistematica e complessiva: il dato letterale è solo un punto di partenza e va coordinato con il restante testo contrattuale e con il comportamento complessivo delle parti.
- La deduzione di motivazione apparente o di nullità della sentenza richiede l’indicazione di un vero deficit argomentativo; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o del contratto.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella richiesta di una rivalutazione del merito, esso è inammissibile perché esula dal sindacato di legittimità.
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