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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18032/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell'opposizione proposta da un difensore contro i decreti di rigetto della liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta in due procedimenti nei quali la parte assistita era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto che, poiché nei procedimenti era stata formulata istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., ciò valesse come rinuncia al beneficio del patrocinio. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato violazione e/o falsa applicazione dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 93 c.p.c., sostenendo in sostanza che l'istanza di distrazione non equivale a rinuncia al gratuito patrocinio e non impedisce la liquidazione del compenso a carico dello Stato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non integra rinuncia implicita al beneficio, perché i due istituti hanno finalità e piani di operatività diversi. Ha quindi affermato che il difensore non può disporre dei diritti sostanziali della parte assistita, incluso il diritto all'assistenza statale per le spese processuali, e che la rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare dello stesso; inoltre, la revoca del patrocinio è possibile solo nei casi tipizzati dall'art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale non applicabile analogicamente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel regime temporale applicabile.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la fissazione della camera di consiglio.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    indicato come norma transitoria per la disciplina processuale applicabile ratione temporis.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    norma invocata dalla ricorrente; la Corte la considera nel quadro del diritto alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 93 c.p.c.

    l'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non equivale a rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    la revoca del gratuito patrocinio è ammessa solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma, che ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica.

  • Cass. n. 21997 del 2018

    richiamata per affermare la legittimazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ad impugnare il decreto di rigetto della liquidazione del compenso.

  • Cass. Sez. Unite n. 8561 del 26 marzo 2021

    enuncia il principio secondo cui la richiesta di distrazione delle spese non costituisce rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La domanda di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non comporta, di per sé, rinuncia al beneficio del gratuito patrocinio.
  • Il patrocinio a spese dello Stato e la distrazione delle spese perseguono finalità diverse e operano su piani distinti: il primo tutela il diritto di difesa della parte non abbiente, la seconda attribuisce al difensore un diritto proprio verso la controparte.
  • Il difensore non ha il potere di disporre del diritto sostanziale della parte assistita all'assistenza statale per le spese processuali; la rinuncia al beneficio può provenire soltanto dal titolare del beneficio stesso.
  • La revoca del patrocinio a spese dello Stato può avvenire solo nei casi espressamente previsti dalla legge; la disciplina è eccezionale e non è estensibile per analogia.
  • Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è legittimato a impugnare il decreto che rigetta la liquidazione del compenso a lui spettante, se il beneficio non risulta revocato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicato

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