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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34439/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato era stato condannato con rito abbreviato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 17 novembre 2023, confermata dalla Corte di appello di Napoli l’11 marzo 2026, per inosservanza del divieto di accesso a specifiche aree urbane del Comune di Maddaloni, emesso dal Questore di Caserta il 24 gennaio 2022 e notificato il 28 gennaio 2022; la violazione era stata contestata a Maddaloni il 4 aprile 2022. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, violazione di legge per illegittimità del provvedimento questorile, asseritamente privo di motivazione sul pericolo per la sicurezza; con il secondo motivo, contestava la riduzione della pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, trattandosi, secondo la difesa, di contravvenzione. Nella memoria l’imputato ribadiva il primo motivo. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, da ridurre a tre mesi di arresto, e il rigetto nel resto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla pericolosità che avrebbe giustificato il divieto. Ha ritenuto gravemente carente la motivazione di merito: il possibile rischio di liti con l’imputato, dedotto dal flusso di persone che parcheggiavano nella piazza e dall’attività di parcheggiatore abusivo, era formulato in termini ipotetici e non dimostrava un pericolo concreto per la sicurezza. Neppure la sentenza di primo grado colmava tale lacuna, avendo fondato la giustificazione dell’ordine sull’antisocialità desunta dalla reiterazione delle condotte. Il rinvio è disposto per rivalutare il requisito della pericolosità secondo i criteri indicati dalla Corte; la censura sulla riduzione della pena non è stata esaminata autonomamente, essendo stato annullato l’intero provvedimento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modif. dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

    Pertanto, il divieto di accesso può essere disposto solo quando il comportamento del soggetto risulti concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza possa ingenerare per i terzi, a esempio, in ragione dell’atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti.

    Il divieto di accesso presuppone, oltre alla reiterazione delle condotte contemplate dalla legge, un pericolo concreto per la sicurezza, ricavabile dalla condotta tenuta. Non sono sufficienti la mera antisocialità, la personalità o i precedenti del destinatario, né scenari remoti o congetturali.

  • art. 9, commi 1 e 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modif. dalla legge 18 aprile 2017, n. 48

    Il presupposto del divieto di accesso è la «reiterazione delle condotte» previste dai commi 1 e 2 dell’art. 9, unitamente alla sussistenza di un possibile «pericolo per la sicurezza».

    Le condotte rilevanti ai sensi dell’art. 9, se reiterate, costituiscono uno dei presupposti del divieto di accesso, ma non lo giustificano da sole: deve concorrere il pericolo per la sicurezza richiesto dall’art. 10.

  • art. 650 c.p.

    Nel precedente specifico citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 122 del 12/09/2024, Miele, non mass.), avente a oggetto sempre la contestazione del reato di cui all’art. 650 cod. pen., in relazione all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, per l’inosservanza di un ordine del Questore di Caserta del 18 novembre 2019, la Corte ha osservato che, rispetto all’attività di posteggiatore abusivo, il giudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste a fondamento dell’ordine, in quanto l’inosservanza di un provvedimento emesso al solo fine di evitare l’esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all’art. 650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada.

    Nel richiamo al precedente specifico, la Corte evidenzia che l’inosservanza di un ordine questorile diretto soltanto a impedire l’attività di parcheggiatore abusivo non integra il reato di cui all’art. 650 c.p., ma l’illecito amministrativo previsto dal codice della strada; occorre verificare le ragioni effettive poste a fondamento dell’ordine.

  • art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Nel precedente specifico citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 122 del 12/09/2024, Miele, non mass.), avente a oggetto sempre la contestazione del reato di cui all’art. 650 cod. pen., in relazione all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, per l’inosservanza di un ordine del Questore di Caserta del 18 novembre 2019, la Corte ha osservato che, rispetto all’attività di posteggiatore abusivo, il giudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste a fondamento dell’ordine, in quanto l’inosservanza di un provvedimento emesso al solo fine di evitare l’esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all’art. 650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada.

    Il principio di specialità è richiamato per escludere la rilevanza penale ex art. 650 c.p. dell’inosservanza di un provvedimento diretto esclusivamente a reprimere l’attività di parcheggiatore abusivo, ricondotta invece alla sanzione amministrativa stradale.

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Nel precedente specifico citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 122 del 12/09/2024, Miele, non mass.), avente a oggetto sempre la contestazione del reato di cui all’art. 650 cod. pen., in relazione all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, per l’inosservanza di un ordine del Questore di Caserta del 18 novembre 2019, la Corte ha osservato che, rispetto all’attività di posteggiatore abusivo, il giudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste a fondamento dell’ordine, in quanto l’inosservanza di un provvedimento emesso al solo fine di evitare l’esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all’art. 650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada.

    La disposizione è indicata come disciplina amministrativa applicabile all’attività di parcheggiatore abusivo quando l’ordine violato sia diretto soltanto a impedirla.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 richiede sia la reiterazione delle condotte contemplate dall’art. 9 sia un pericolo per la sicurezza concretamente desumibile dalla condotta del destinatario.
  • La motivazione del provvedimento questorile e della decisione che ne valuta l’inosservanza deve individuare gli elementi concreti da cui deriva il pericolo per la sicurezza; non bastano l’antisocialità della condotta, il mero dato del flusso di persone o ipotesi di possibili conflitti non suffragate da circostanze specifiche.
  • Il pericolo richiesto non può essere ricavato dalla sola personalità dell’agente o dai suoi precedenti, né può consistere in una situazione remota o puramente congetturale; il divieto è giustificato quando la condotta manifesti concretamente un rischio per i terzi, ad esempio attraverso comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti.
  • Quando l’ordine questorile relativo a un parcheggiatore abusivo è diretto esclusivamente a impedire tale attività, la sua inosservanza è ricondotta, secondo il principio di specialità richiamato dalla decisione, all’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada e non al reato di cui all’art. 650 c.p.; il giudice deve verificare le ragioni poste a fondamento dell’ordine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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