Cassazione Civile, Ordinanza n. 24182/2021 del 08/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di un fondo, proposta dall'originaria attrice sul presupposto di averlo posseduto uti dominus, con il marito, sin dal 1969. I convenuti hanno resistito deducendo che il de cuius aveva invece stipulato nel 1975 un contratto verbale di affitto del terreno ad uso deposito, corredato da denuncia di contratto verbale e da ricevute di pagamento dei canoni. L'attrice è deceduta nel corso del giudizio, ed è subentrato l'erede universale. In appello la domanda è stata rigettata: la corte territoriale ha ritenuto provata la data certa della denuncia del contratto di affitto e i pagamenti dei canoni, escludendo che vi fosse stato possesso utile ad usucapionem, poiché la relazione con il bene doveva qualificarsi come mera detenzione non intervertita. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2704 c.c. per avere attribuito data certa alla denuncia del contratto sulla sola base della sottoscrizione del conduttore, anziché di fatti esterni oggettivi; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto alla prova dei canoni; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi a fabbricati abusivamente realizzati, recinzione del fondo e occupazione di un'area ben più ampia di quella locata, fatti che avrebbero integrato l'interversione del possesso; (4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'asserita inammissibilità della domanda subordinata proposta in appello; (5) nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla medesima declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che l'art. 2704 c.c. riguarda l'opponibilità della scrittura ai terzi e non opera nei rapporti tra le parti del contratto o i loro eredi, salvo il diverso caso dell'erede che agisca per la reintegrazione della legittima. In tale controversia, l'erede subentra nella posizione del de cuius e non è terzo rispetto al contratto da lui stipulato, sicché la data della scrittura può essere provata con ogni mezzo, anche per presunzioni. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo: pur riconoscendo che la corte d'appello aveva omesso di esaminare alcuni fatti allegati, ha escluso che tale omissione fosse decisiva, poiché quei fatti non risultavano dimostrati, nei termini spaziali e temporali necessari a integrare l'interversione della detenzione in possesso per il tempo utile all'usucapione, né emergevano dal testo della sentenza o dagli atti processuali secondo gli oneri di specifica indicazione richiesti in cassazione. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La certezza della data della scrittura privata non autenticata rileva nei confronti dei terzi; nei rapporti tra le parti contraenti e i loro eredi la data può essere provata con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni.
Per l'usucapione ordinaria è necessario il possesso continuato per venti anni; la doglianza del ricorrente mirava a dimostrare il decorso del termine prima della data certa del contratto, ma la censura è stata respinta.
La nullità per motivazione apparente era dedotta rispetto alla prova dei pagamenti e alla declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata, ma le doglianze sono state respinte o assorbite.
È stato utilizzato come parametro di ricorso per denunciare violazioni di legge in tema di data certa e di art. 345 c.p.c.
È stato invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
L'omesso esame è denunciabile solo se riguarda un fatto storico, principale o secondario, effettivamente allegato, provato, controverso e decisivo; non basta l'omessa valutazione di mere allegazioni o prove.
La domanda nuova in appello è inammissibile se introduce un thema decidendum ampliato da fatti nuovi e diversi; la censura del ricorrente è stata assorbita.
artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente gli atti e le emergenze probatorie su cui fonda il vizio di omesso esame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 2704 c.c. sulla data certa della scrittura privata non autenticata opera solo per l'opponibilità ai terzi; tra le parti del contratto e i loro eredi la data può essere provata con ogni mezzo, anche per presunzioni.
- L'erede del contraente non è, di regola, terzo rispetto ai contratti stipulati dal de cuius e subentra nella sua posizione, sicché non può invocare le limitazioni probatorie dell'art. 2704 c.c. salvo ipotesi particolari come la tutela dei legittimari.
- Nel giudizio di usucapione, la detenzione derivante da un rapporto contrattuale non si trasforma in possesso utile se non vi è un atto di interversione, proveniente dal detentore o da terzo, univoco e idoneo a rendere percepibile l'intenzione di possedere uti dominus.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede un fatto storico decisivo, effettivamente allegato, provato e controverso; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di circostanze solo dedotte o di singoli elementi istruttori.
- In cassazione la decisività del fatto omesso deve emergere dal ricorso e dagli atti specificamente indicati, secondo gli oneri di autosufficienza e localizzazione processuale degli elementi su cui si fonda la censura.
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