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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19264/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che ha rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorso, affidato a tre motivi, censurava: (1) l'erronea applicazione e difetto di motivazione in relazione alla contestazione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90, capo B.1), ritenendo mancanti elementi specifici e concreti sul vincolo associativo, sulla stabilità e sull'organizzazione; (2) l'erronea qualificazione come tentata importazione di stupefacenti (capo B.2), per presunta genericità e assenza di disponibilità della droga da parte dei fornitori; (3) violazioni processuali e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, con particolare richiamo al lungo intervallo temporale (circa 3 anni) tra i fatti contestati e l'adozione della misura e alla presunta sproporzione della sola custodia cautelare in carcere. La difesa ha inoltre depositato motivi aggiunti in tema di esigenze cautelari e presunzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi per le seguenti ragioni principali: (i) limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: non è ammessa in Cassazione una diversa ricostruzione dei fatti se non è denunciata una specifica violazione di legge o manifestissima illogicità della motivazione; (ii) sul capo B.1. (associazione): il Tribunale del riesame ha fornito motivazione ampia e coerente basata su molteplici intercettazioni, sulla serialità delle condotte, sugli importi e sulle modalità operative (ruoli, finanziamenti, trasferimenti di denaro via money transfer, contatti con soggetti sudamericani, uso di strumenti criptati), idonee a fondare i gravi indizi di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico; (iii) sul capo B.2. (tentata importazione): la Corte ha richiamato il principio secondo cui il tentativo di importazione è configurabile quando le trattative siano serie, univoche e idonee a determinare l'introduzione della sostanza nel territorio nazionale; il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente una situazione di serietà e gestione delle operazioni (contatti, trasferte in Colombia, scelta delle ditte di spedizione), escludendo che il mancato perfezionamento della spedizione per cause accidentali configuri reato impossibile; (iv) sulle esigenze cautelari: il Tribunale della Libertà ha legittimamente fondato la misura sulla presunzione relativa dovuta alla gravità indiziaria e su elementi concreti di pericolosità (volume dei traffici, rapporti con narcos esteri, strumenti criptati, ruolo organizzativo del ricorrente), inoltre le censure tardive sulla 'time gap' sono inammissibili in questa sede perché non sollevate prima. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberaMente i fatti: per impugnare con successo decisioni cautelari serve dimostrare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione probatoria.
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) non è necessaria una struttura complessa o un accordo formale: elementi indiziari come intercettazioni multiple, serialità delle condotte, ruoli distinti, trasferimenti di denaro e contatti esteri possono fondare la sussistenza del vincolo associativo.
  • Il tentativo di importazione si configura quando le trattative e le condotte hanno carattere di serietà, univocità e idoneità a realizzare l'introduzione della sostanza nel territorio nazionale; il mancato perfezionamento per cause accidentali non esclude automaticamente la configurabilità del tentativo.
  • Le esigenze cautelari possono essere fondate sulla gravità indiziaria e su elementi concreti di pericolosità (volume del traffico, rapporti con organizzazioni straniere, uso di strumenti criptati, ruolo organizzativo): la sola distanza temporale fra fatti e misura non è di per sé decisiva se persistono indizi di pericolosità.
  • In sede di cassazione è fondamentale la specificità delle censure: argomenti nuovi non sollevati nei precedenti gradi o generici vengono dichiarati inammissibili; la strategia difensiva deve contestare puntualmente la motivazione del giudice e le violazioni di legge.
  • La prova dell'affectio societatis e dell'elemento organizzativo può essere data da 'facta concludentia' e non richiede la prova formale dei ruoli: la difesa deve quindi mirare a smontare la congruenza e la logica degli indizi prodotti dal giudice di merito.

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