Sentenza n. 1169/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale, disposta per carenze documentali e per l’assenza dei requisiti del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, rilasciato ai sensi dell’art. 44 del d.l. 73/2022 e seguito dal rilascio del visto e dall’ingresso in Italia. La revoca era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale la Prefettura aveva contestato la mancanza dell’asseverazione sulla capacità reddituale del datore di lavoro, della documentazione relativa al professionista asseveratore, del titolo di disponibilità dell’alloggio, dei documenti dell’ospitante e della comunicazione obbligatoria di assunzione. Nessuna integrazione era stata prodotta. Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in applicazione della circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007, sostenendo inoltre che la revoca non dipendeva da una sua responsabilità. Ha lamentato la violazione del principio di uguaglianza e dell’art. 8 CEDU, in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il Ministero ha eccepito anche la tardività del ricorso, questione dalla quale il TAR ha prescisso ritenendo comunque legittima la revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca perché l’art. 22, comma 5, del d.lgs. 286/1998 subordina il nulla osta al rispetto delle prescrizioni relative, tra l’altro, alla capacità economica dell’impresa e alla sistemazione alloggiativa del lavoratore; il successivo accertamento degli elementi ostativi comporta, ai sensi del comma 5-quater, la revoca del nulla osta e del visto. La stessa conseguenza è prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. 77/2022. Nel caso concreto mancava pressoché tutta la documentazione necessaria e gli interessati non avevano dato riscontro alla comunicazione di avvio. Il giudice ha escluso che il ricorrente potesse ottenere un permesso per attesa occupazione: tale titolo presuppone il possesso di un precedente titolo di soggiorno da rinnovare e la perdita del lavoro per causa non imputabile al lavoratore, non invece l’originaria insussistenza dei requisiti per l’ingresso e il rilascio del nulla osta. La diversa soluzione consentirebbe di eludere le regole sull’ingresso regolare per lavoro. L’incolpevolezza dello straniero non rileva, essendo decisiva la legalità obiettiva della sua posizione; non è configurabile neppure un affidamento tutelabile nella permanenza in Italia in assenza del contratto e degli altri requisiti di legge. La circolare ministeriale del 2007 è stata ritenuta non vincolante e comunque superata dall’evoluzione normativa. Sono state escluse la violazione del principio di uguaglianza e i presupposti per una questione di legittimità costituzionale, anche alla luce della sentenza n. 209/2023 della Corte costituzionale. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 8 CEDU, poiché il provvedimento persegue interessi pubblici primari, è previsto dalla legge e rispetta necessità e proporzionalità; il ricorrente non aveva allegato elementi concreti idonei a dimostrare un sacrificio sproporzionato della vita privata o familiare. Il reclamo contro la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato respinto, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2
Il rilascio del nulla osta è subordinato, tra l’altro, alla documentazione sulla capacità economica dell’impresa e sulle modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo … conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno
L’accertamento successivo di elementi ostativi impone la revoca del nulla osta e del visto, anche quando questi siano stati rilasciati prima del completamento dei controlli.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione presuppone il possesso di un titolo di soggiorno soggetto a rinnovo e la perdita del rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore; non si applica quando i requisiti per il primo ingresso mancavano originariamente.
Concorre a disciplinare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, collegandolo alla precedente titolarità di un permesso e alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 42, comma 2, d.l. 77/2022
Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
La revoca del nulla osta e del visto consegue all’accertamento degli elementi ostativi anche nella procedura speciale richiamata dal giudice.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare non impedisce la revoca del nulla osta quando la misura sia prevista dalla legge, necessaria e proporzionata agli interessi pubblici perseguiti, in assenza di specifici elementi di sproporzione.
art. 117, comma 1, Cost.
Le norme CEDU rilevano nell’ordinamento interno quale parametro interposto nel giudizio di costituzionalità.
art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002
Consente di negare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza dei presupposti previsti dalla legge, ravvisati dal Collegio nella manifesta infondatezza del ricorso.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
È stato richiamato per confermare la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che lo straniero abbia già un titolo di soggiorno soggetto a rinnovo e che il rapporto di lavoro sia cessato per causa non imputabile al lavoratore; non può essere rilasciato quando il nulla osta e l’ingresso siano divenuti inefficaci per l’originaria mancanza dei requisiti legali.
- Quando, dopo il rilascio del nulla osta e del visto, l’Amministrazione accerta l’insussistenza o la mancata dimostrazione di requisiti essenziali relativi alla capacità economica del datore di lavoro, all’alloggio o alla documentazione dell’assunzione, la revoca del nulla osta e del visto costituisce conseguenza legale dell’accertamento degli elementi ostativi.
- La circostanza che lo straniero sia incolpevole rispetto alle carenze del datore di lavoro non rende illegittima la revoca del nulla osta e non fonda, da sola, un diritto al soggiorno, poiché rileva la legalità obiettiva della posizione di ingresso e soggiorno.
- Una circolare ministeriale non vincolante e incompatibile con l’evoluzione normativa non può fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
- La revoca del nulla osta per originaria insussistenza dei requisiti non viola l’art. 8 CEDU quando sia prevista dalla legge, persegua interessi pubblici primari e non siano allegati elementi concreti idonei a dimostrare un sacrificio sproporzionato della vita privata o familiare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 373/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 374/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 375/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 376/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 377/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 ago 2026Sentenza n. 1168/2026 - Brescia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →