Sentenza n. 373/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. 860090286611 di data 09.06.2025, comunicato a mezzo PEC in data 13.06.2025, con cui l’INPS Direzione Provinciale di Udine ha respinto la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) presentata da Biolab S.r.l. in relazione all’unità produttiva di San Daniele del Friuli (UD) relativamente al periodo 24 marzo 2025 – 22 giugno 2025, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per mancanza di lavoro o di commesse
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS aveva respinto la domanda di CIGO relativa all’unità produttiva di San Daniele del Friuli, per il periodo dal 24 marzo al 22 giugno 2025. La società aveva acquisito, con effetti dal 1° marzo 2025, un ramo d’azienda precedentemente appartenente a un’impresa in concordato preventivo, proseguendo l’attività produttiva nello stesso stabilimento. A seguito di una temporanea contrazione delle commesse, aveva presentato domanda di CIGO il 4 aprile 2025, indicando la causale della mancanza di lavoro o di commesse. Il diniego INPS era fondato, tra l’altro, sul fatto che l’attività produttiva della nuova unità fosse iniziata da meno di un trimestre alla data della domanda, nonché sull’assenza dei presupposti di temporaneità, non imputabilità e non riferibilità della situazione all’organizzazione o programmazione aziendale. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; 2) erronea applicazione della disciplina sull’anzianità aziendale, sostenendo che la continuità dell’attività derivante dal trasferimento del ramo d’azienda e l’art. 2112 c.c. imponessero di considerare anche il periodo di attività del cedente; 3) travisamento della natura temporanea della crisi, difetto di istruttoria e motivazione e illogicità manifesta; 4) violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, nonché sviamento e disparità di trattamento, anche in ragione dell’anticipazione ai lavoratori del trattamento economico.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha anzitutto affermato che la valutazione dei presupposti per l’ammissione alla CIGO costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’INPS, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. Ha respinto il primo motivo ritenendo inapplicabile l’art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti previdenziali e assistenziali sorti a istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali; la CIGO rientra in tale categoria. Ha respinto il secondo motivo rilevando che l’art. 3, comma 4, DM 95442/2016 esclude l’integrazione salariale per la causale mancanza di lavoro o di commesse quando l’impresa abbia avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, salvo eventi oggettivamente non evitabili. La società aveva iniziato l’attività nell’unità produttiva il 1° marzo 2025 e presentato la domanda il 4 aprile 2025, quindi prima del decorso del trimestre. Il requisito riguarda l’anzianità dell’attività produttiva dell’impresa presso l’unità produttiva e non coincide con l’anzianità di effettivo lavoro dei dipendenti. L’art. 2112 c.c. può rilevare per conservare l’anzianità dei lavoratori nel trasferimento d’azienda, ma non consente di imputare al cessionario l’anzianità dell’attività produttiva del cedente ai fini dell’art. 3, comma 4, DM 95442/2016, né tale decreto prevede una deroga. Essendo decisivo e autonomamente sufficiente il mancato possesso del requisito di anzianità aziendale, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure relative alla temporaneità della crisi, alla motivazione, all’istruttoria e all’affidamento. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti previdenziali e assistenziali a istanza di parte gestiti dagli enti previdenziali, inclusi quelli relativi alla concessione della CIGO.
art. 11 d.lgs. 148/2015
Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.
La CIGO presuppone situazioni aziendali transitorie e non imputabili all’impresa o ai lavoratori, ovvero situazioni temporanee di mercato.
art. 16, comma 2, d.lgs. 148/2015
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.
La disposizione costituisce la base normativa per la definizione, mediante decreto ministeriale, dei criteri di esame delle domande di CIGO.
art. 3, commi 1 e 4, DM 95442/2016
Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse. Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.
Per la causale mancanza di lavoro o di commesse è necessario che l’attività produttiva dell’impresa presso l’unità produttiva sia stata avviata da almeno un trimestre, salvo eventi oggettivamente non evitabili.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 148/2015
I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.
La norma disciplina l’anzianità minima di effettivo lavoro dei dipendenti, requisito distinto dall’anzianità dell’attività produttiva dell’impresa prevista dall’art. 3, comma 4, DM 95442/2016.
art. 2112 c.c.
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
La disposizione consente di conservare l’anzianità lavorativa maturata dal dipendente presso il cedente, ma non trasferisce al cessionario l’anzianità dell’attività produttiva dell’impresa ai fini dell’accesso alla CIGO.
art. 24 l. 88/1989
La CIGO rientra nell’ambito delle forme di previdenza a carattere temporaneo diverse dalle pensioni.
Massime di principio
- Il procedimento per la concessione della CIGO, in quanto procedimento previdenziale e assistenziale a istanza di parte gestito dall’ente previdenziale, è escluso dall’ambito di applicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990.
- Per la causale della mancanza di lavoro o di commesse, l’art. 3, comma 4, DM 95442/2016 richiede che l’impresa abbia avviato l’attività produttiva da almeno un trimestre alla data della domanda, salvo eventi oggettivamente non evitabili; il mancato possesso di tale requisito impedisce l’ammissione alla CIGO.
- L’anzianità dell’attività produttiva dell’impresa presso l’unità produttiva, richiesta dall’art. 3, comma 4, DM 95442/2016, è distinta dall’anzianità di effettivo lavoro dei dipendenti prevista dal d.lgs. 148/2015.
- In caso di trasferimento d’azienda, l’art. 2112 c.c. consente di computare la precedente anzianità lavorativa dei dipendenti, ma non impone di computare al cessionario l’anzianità dell’attività produttiva del cedente ai fini del requisito trimestrale per la CIGO.
- Il sindacato giurisdizionale sui dinieghi di ammissione alla CIGO, caratterizzati da valutazioni tecnico-discrezionali dell’ente previdenziale, è limitato ai casi di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti.
- Quando una sola ragione autonomamente idonea sostiene legittimamente il provvedimento amministrativo, il giudice può respingere il ricorso senza esaminare le ulteriori censure rivolte contro gli altri motivi posti a fondamento dell’atto.
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