Sentenza n. 375/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27 novembre 2025 ad oggetto "annullamento, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241/90 della deliberazione giuntale n. 44 del 17/9/2025"; - della determinazione dirigenziale n. 371 del 27 novembre 2025 ad oggetto "gestione dell'attività commerciale/turistica di proprietà ed in Comune di Andreis denominata al Vecje For. Annullamento"; - nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in relazione agli atti illegittimamente emessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale e determinazione dirigenziale di annullamento in autotutela della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di un'attività commerciale e turistica comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, gestore uscente dell'attività e partecipante alla procedura, ha impugnato gli atti con cui il Comune, nello stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, aveva annullato in autotutela la precedente procedura. Ha dedotto la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che gli atti, sebbene formalmente qualificati come annullamento d'ufficio, dovessero essere ricondotti alla revoca per il riferimento a una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Ha inoltre lamentato l'insufficienza della motivazione, la manifesta irragionevolezza, lo sviamento di potere e la violazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, per non avere l'Amministrazione considerato il pregiudizio derivante dall'interruzione della procedura. Nel corso del giudizio il Comune ha confermato l'annullamento e avviato una nuova procedura, avente a oggetto la locazione novennale dell'immobile anziché l'affitto d'azienda. La società è risultata aggiudicataria della nuova procedura e ha dichiarato che, per effetto di tale aggiudicazione, non residuava alcuna utilità dall'eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati. Era stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha distinto la cessazione della materia del contendere, che richiede il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato mediante il conseguimento del bene della vita originariamente perseguito, dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando un nuovo assetto di interessi rende inutile la decisione, anche perché l'eventuale annullamento non potrebbe più procurare un'utilità concreta. Nel caso concreto, l'interesse originario riguardava l'aggiudicazione del contratto di affitto d'azienda derivante dalla prima procedura; la ricorrente aveva invece ottenuto l'aggiudicazione di un diverso contratto di locazione dell'immobile, all'esito di una nuova procedura, e aveva espressamente dichiarato di non avere più utilità dall'annullamento degli atti impugnati. Il giudice ha quindi ritenuto integrata l'ipotesi di sopravvenienza di un atto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La ricorrente ha invocato la disciplina della revoca, sostenendo che gli atti comunali, per il riferimento a una nuova valutazione dell'interesse pubblico, dovessero essere qualificati come revoca anziché annullamento d'ufficio; il TAR non ha esaminato la questione nel merito.
art. 21-nonies l. 241/1990
È la base normativa formalmente richiamata dal Comune per l'annullamento in autotutela della precedente deliberazione; il TAR non ha scrutinato la legittimità sostanziale dell'autotutela per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la norma è stata applicata perché l'aggiudicazione di un diverso contratto ha reso inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio, mediante il conseguimento del bene della vita originariamente perseguito.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, anche senza piena soddisfazione dell'interesse originario, sopravviene un assetto di interessi o un atto successivo che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato.
- Quando il ricorrente dichiara che un nuovo provvedimento o una diversa procedura gli ha procurato un'utilità sufficiente e che non residua alcun vantaggio dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di merito.
- L'aggiudicazione di un diverso contratto, conseguita all'esito di una nuova procedura, può determinare l'improcedibilità del ricorso contro l'annullamento della precedente procedura se il ricorrente riconosce che l'eventuale annullamento non gli procurerebbe più alcuna utilità concreta.
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