Sentenza n. 1168/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Brescia, sostenendo che, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 145/2024, la conversione del permesso stagionale non fosse più soggetta alle quote dei decreti flussi e non richiedesse quindi il nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione. Ha dedotto che sarebbe stato sufficiente l’inoltro della domanda tramite il portale ministeriale e che la Questura avrebbe dovuto avviare d’ufficio la procedura di conversione ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, anche perché il permesso era stato materialmente rilasciato quando risultava già scaduto. Ha inoltre sostenuto che nessuna disposizione prevedesse un termine perentorio per chiedere la conversione o imponesse che il permesso fosse ancora valido, invocando l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 in relazione agli elementi sopravvenuti e al proprio inserimento sociale. In subordine ha chiesto il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Il ricorrente era entrato in Italia per lavoro stagionale nel dicembre 2022; il permesso, rilasciato nel marzo 2025, recava tuttavia una scadenza riferita al 2023. La domanda di conversione era stata presentata il 26 marzo 2025, oltre un anno dopo la scadenza del titolo e senza il nulla osta prefettizio. Dagli atti risultava inoltre che egli non aveva svolto l’attività stagionale presso il datore di lavoro indicato nel contratto di soggiorno e non aveva presentato tempestivamente domanda di conversione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il lavoratore stagionale può chiedere allo Sportello unico per l’immigrazione la conversione in lavoro subordinato quando abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e disponga di un contratto di lavoro subordinato. L’eliminazione delle quote per la conversione, introdotta dal d.l. n. 145/2024, non ha eliminato il controllo della Prefettura: il nulla osta resta necessario per verificare i presupposti sostanziali, lo svolgimento dei tre mesi di lavoro stagionale, l’idoneità del contratto e la stabilità prospettica delle fonti di sostentamento. Il giudice ha inoltre escluso che la consegna tardiva del permesso facesse venir meno la sua scadenza sostanziale. Il permesso stagionale è strutturalmente temporaneo e non può essere convertito dopo la sua scadenza, poiché la conversione presuppone l’esistenza di un titolo ancora vigente. Pur in assenza di un espresso termine decadenziale, il termine è stato desunto dalla natura dell’istituto: la domanda deve essere presentata prima della scadenza, o al più entro i sessanta giorni successivi previsti per i rinnovi, termine comunque ampiamente superato nel caso concreto. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non consente di sanare la tardività, poiché riguarda elementi sopravvenuti valutabili nell’ambito di un’istanza tempestiva e non può rimuovere una decadenza già maturata. È stata esclusa anche la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché l’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 esclude per il lavoratore stagionale l’applicazione dell’art. 22, comma 11. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La soppressione delle quote non elimina la necessità del nulla osta prefettizio: la Prefettura conserva il compito di verificare i requisiti sostanziali della conversione.
d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Ha eliminato i limiti delle quote per la conversione del permesso stagionale, senza però escludere il controllo prefettizio sui requisiti della conversione.
art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Il lavoro stagionale è limitato temporalmente e non attribuisce un titolo di permanenza indefinita in Italia.
art. 24, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Al termine di tale periodo, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
La scadenza del periodo stagionale comporta, di regola, il rientro nel Paese di provenienza, salvo il possesso di altro valido titolo di soggiorno.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Esclude per il lavoratore stagionale l’applicazione dell’art. 22, comma 11, e quindi il rilascio del permesso per attesa occupazione dopo la perdita del lavoro e la scadenza del permesso.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina del permesso per attesa occupazione non si applica al lavoratore stagionale nei casi esclusi dall’art. 24, comma 1.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Gli elementi sopravvenuti favorevoli possono essere valutati nell’ambito di un’istanza tempestiva, ma non possono sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva della domanda di conversione.
art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro ... comunque non può superare ... in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.
La durata del permesso stagionale resta temporalmente circoscritta alla durata massima prevista dalla legge.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Comunque prima della sua scadenza
La previsione relativa alla conversione dei permessi per studio e formazione è stata valorizzata come indice sistematico della necessità di chiedere la conversione prima della scadenza del titolo.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
Il termine di sessanta giorni dalla scadenza previsto per i rinnovi è stato considerato il limite massimo eventualmente applicabile, in via analogica, alla domanda di conversione del permesso stagionale.
Massime di principio
- La soppressione delle quote per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non elimina il nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione: la Prefettura conserva il potere-dovere di verificare lo svolgimento di almeno tre mesi di lavoro stagionale, l’esistenza di un contratto idoneo e la congruità e stabilità prospettica delle fonti di sostentamento.
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presuppone l’esistenza di un titolo ancora valido. Anche in assenza di un espresso termine decadenziale, la domanda deve essere presentata prima della scadenza del permesso o, al più, entro il termine di sessanta giorni previsto per i rinnovi; non è convertibile un permesso ormai scaduto da tempo.
- La consegna tardiva del permesso di soggiorno stagionale non proroga né modifica la durata sostanziale del titolo, che resta collegata ai limiti temporali propri del lavoro stagionale.
- L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, relativo alla valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, presuppone la presentazione tempestiva dell’istanza e non può essere invocato per sanare la decadenza derivante dalla tardività della domanda di conversione.
- Al lavoratore stagionale il cui titolo sia scaduto non può essere rilasciato un permesso per attesa occupazione, poiché l’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 esclude l’applicazione dell’art. 22, comma 11.
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