Sentenza n. 374/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. 860090286612 di data 09.06.2025, comunicato a mezzo PEC in data 13.06.2025, con cui l’INPS Direzione Provinciale di Udine ha respinto la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) presentata da Biolab S.r.l. in relazione all’unità produttiva di San Daniele del Friuli (UD) relativamente al periodo 24 marzo 2025 – 22 giugno 2025, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per mancanza di lavoro o di commesse
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha respinto la domanda di CIGO relativa all’unità produttiva di San Daniele del Friuli, per il periodo dal 24 marzo al 22 giugno 2025 e in favore dei lavoratori a tempo parziale. La ricorrente aveva acquisito, con effetto dal 1° marzo 2025, un ramo d’azienda proveniente da una procedura di concordato preventivo e aveva dedotto una temporanea contrazione delle commesse. Aveva quindi presentato, il 4 aprile 2025, domanda di CIGO con causale “mancanza di lavoro o di commesse”, allegando una relazione tecnica sulle ragioni della contrazione e sulle prospettive di ripresa. Il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il secondo ha contestato l’erronea applicazione del requisito dell’anzianità aziendale, sostenendo che l’INPS avrebbe dovuto considerare la continuità aziendale derivante dal trasferimento del ramo d’azienda e l’anzianità dell’attività svolta dalla cedente, ai sensi dell’art. 2112 c.c. Il terzo motivo ha censurato il travisamento della natura della crisi, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’illogicità manifesta, sostenendo che la contrazione fosse temporanea e non strutturale. Il quarto ha dedotto la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, nonché sviamento e disparità di trattamento, in ragione dell’anticipazione ai lavoratori delle integrazioni salariali e del successivo diniego privo di preavviso. L’INPS ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato anche sull’avvio dell’attività produttiva da meno di un trimestre alla data della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto escluso l’applicabilità dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché la stessa disposizione esclude il preavviso di rigetto dai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali; la CIGO rientra in tale categoria. Quanto al motivo decisivo, il Collegio ha rilevato che l’art. 11 d.lgs. 148/2015 ammette la CIGO per eventi transitori non imputabili all’impresa o ai lavoratori e per situazioni temporanee di mercato, mentre l’art. 3, comma 4, DM 95442/2016 esclude la causale “mancanza di lavoro o di commesse” per le imprese che, alla data della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, salvo eventi oggettivamente non evitabili. La società aveva iniziato l’attività nell’unità produttiva il 1° marzo 2025 e aveva presentato la domanda il 4 aprile 2025; mancava quindi il requisito dell’anzianità aziendale trimestrale. Il TAR ha distinto tale requisito dall’anzianità minima di effettivo lavoro dei dipendenti prevista dall’art. 1 d.lgs. 148/2015. L’art. 2112 c.c., consentendo la conservazione dell’anzianità lavorativa dei dipendenti in caso di trasferimento d’azienda, rileva soltanto per quest’ultima condizione e non consente di imputare alla cessionaria l’anzianità dell’attività produttiva della cedente ai fini dell’art. 3, comma 4, DM 95442/2016. Il diniego è stato quindi ritenuto fondato su un presupposto oggettivo, coerente con la documentazione prodotta dalla stessa ricorrente e non affetto da illogicità, irragionevolezza o difetto di motivazione. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’INPS in materia di CIGO, sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, inattendibilità, incongruenza o travisamento dei fatti. Ritenuta sufficiente e legittima una delle ragioni poste a fondamento del diniego, ha assorbito le ulteriori censure relative alla temporaneità della crisi, alla motivazione, all’istruttoria, al legittimo affidamento e alla buona fede. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti previdenziali e assistenziali gestiti dagli enti previdenziali, tra i quali rientra il procedimento per la concessione della CIGO.
art. 11 d.lgs. 148/2015
Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.
La CIGO presuppone situazioni transitorie e non imputabili all’impresa o ai lavoratori oppure situazioni temporanee di mercato.
art. 16, comma 2, d.lgs. 148/2015
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.
Costituisce la base normativa per la definizione, mediante decreto ministeriale, dei criteri di esame delle domande di integrazione salariale ordinaria.
art. 3, commi 1 e 4, DM 95442/2016
Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse; le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili.
La causale per mancanza di lavoro o commesse non è riconoscibile se l’impresa ha avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, salvo eventi oggettivamente non evitabili; il requisito riguarda l’anzianità dell’attività produttiva dell’impresa e non quella dei lavoratori.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 148/2015
I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.
Il requisito dell’anzianità dei lavoratori presso l’unità produttiva è distinto dal requisito dell’anzianità dell’attività produttiva previsto dall’art. 3, comma 4, DM 95442/2016.
art. 2112 c.c.
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
La continuità del rapporto e la conservazione dell’anzianità del lavoratore possono rilevare per il requisito dell’anzianità individuale, ma non trasferiscono alla cessionaria l’anzianità dell’attività produttiva della cedente ai fini della CIGO.
art. 24 l. 88/1989
La cassa integrazione guadagni è ricondotta nell’ambito delle forme di previdenza a carattere temporaneo diverse dalle pensioni.
Massime di principio
- Il procedimento per la concessione della CIGO è un procedimento previdenziale e assistenziale gestito da un ente previdenziale; pertanto, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, non è soggetto all’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto.
- Ai fini della causale CIGO relativa alla mancanza di lavoro o di commesse, il requisito di avvio dell’attività produttiva da almeno un trimestre previsto dall’art. 3, comma 4, DM 95442/2016 riguarda l’anzianità dell’attività produttiva dell’impresa e non può essere sostituito dall’anzianità dell’attività svolta in precedenza dall’impresa cedente.
- L’art. 2112 c.c. consente di considerare, nei limiti previsti dalla disciplina della CIGO, l’anzianità lavorativa maturata dal dipendente presso il precedente datore di lavoro, ma non comporta il trasferimento alla cessionaria dell’anzianità dell’attività produttiva necessaria per l’accesso alla CIGO ai sensi dell’art. 3, comma 4, DM 95442/2016.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui dinieghi di CIGO è limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti, trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali dell’ente previdenziale.
- Quando il provvedimento amministrativo è sorretto da una ragione autonoma, oggettiva e legittima, idonea da sola a fondarlo, il giudice può respingere il ricorso su tale base e assorbire le censure rivolte contro le ulteriori ragioni motivazionali dell’atto.
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