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Sentenza

Sentenza n. 377/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale prot. n. J12500180 del 19.12.2025 del Comando Sanità e Veterinaria – Reparto di Sanità, notificato in pari data al Sig.-OMISSIS-, recante il giudizio: “permanentemente non idoneo al servizio militare e quale volontario in ferma per perdita dei requisiti previsti in quanto questa commissione attribuisce lettera B comma 3 dell’elenco generale allegato alla direttiva tecnica pubblicata con decreto Ministero Difesa 4/6/2014”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.2.2026: Per l’annullamento, previa sospensiva - del decreto di proscioglimento del Ministero della Difesa prot. M_D AB05933 REG2026 0070503 del 10.02.2026 con cui il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento ai sensi dell’art. 957 co.1 lett. f) del D.Lgs n. 66/2010 e viene collocato in congedo assoluto a decorrere dal 20 ottobre 2025; - del parere tecnico del Comando Sanità e Veterinaria trasmesso al Ministero della Difesa con foglio n. M_D A0AD369 REG2026 0007975 in data 27.01.2026 e di tenore sconosciuto; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio medico-legale di permanente non idoneità al servizio militare e conseguente decreto di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo assoluto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale del Comando Sanità e Veterinaria che lo aveva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare, nonché, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale di proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale e il relativo parere tecnico. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. B, comma 3, dell’elenco allegato alla direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014 e della disciplina sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione si fosse limitata a rilevare la diagnosi di ipotiroidismo, senza accertare concretamente l’incidenza della patologia sulle mansioni militari e senza considerare la documentazione sanitaria attestante il compenso ormonale ottimale ottenuto mediante terapia con levotiroxina, l’assenza di alterazioni dello stato psicofisico e l’assenza di limitazioni funzionali. Con riguardo al decreto di proscioglimento, ha inoltre lamentato l’omessa valutazione della memoria partecipativa e della documentazione medica prodotta, nonché l’utilizzo di valutazioni meramente ipotetiche riferite a possibili rischi futuri, anziché a limitazioni attuali e concretamente accertate.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato sia il giudizio di permanente non idoneità sia il decreto di proscioglimento e gli atti connessi. Il Collegio ha rilevato che la documentazione sanitaria prodotta attestava concordemente l’efficacia della terapia sostitutiva, il compenso ormonale ottimale, l’assenza di alterazioni psicofisiche e l’assenza di limitazioni funzionali anche per attività fisiche intense o lavorative gravose. Il verbale conclusivo non aveva considerato tali elementi e si era limitato a richiamare per relationem il precedente giudizio del 20 ottobre 2025, senza menzionare gli ulteriori accertamenti eseguiti dopo il ricorso del militare. Anche il decreto di proscioglimento aveva soltanto richiamato la memoria difensiva e il parere tecnico, senza svolgere un accertamento concreto e attuale sull’incidenza della patologia sulle funzioni militari. Il mero richiamo alla previsione normativa che include le malattie della tiroide tra le cause di non idoneità non è stato ritenuto sufficiente, poiché tale previsione non introduce un automatismo espulsivo nei confronti del personale già in servizio. Per quest’ultimo, il giudizio deve essere formulato in modo funzionale, considerando età, grado, categoria, specialità, qualifica, incarichi e attività effettivamente svolta, nonché l’efficacia del trattamento terapeutico e l’eventuale compensazione dei deficit funzionali. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto verificare concretamente l’attualità di una reale incompatibilità tra patologia, mansioni svolte e servizio istituzionale. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del giudizio di inidoneità e del conseguente proscioglimento deve illustrare concretamente gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, confrontandosi con la documentazione sanitaria rilevante.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le memorie e la documentazione prodotte dal militare nell’ambito della partecipazione al procedimento di proscioglimento devono essere effettivamente valutate dall’Amministrazione.

  • art. 957, comma 1, lett. f), d.lgs. 66/2010

    La perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale può fondare il proscioglimento dalla ferma, ma il presupposto deve risultare da un accertamento medico-legale adeguatamente istruito e motivato.

  • art. B, comma 3, dell’elenco allegato alla direttiva tecnica approvata con d.m. 4 giugno 2014

    malattie della tiroide (ipo/ipertiroidismo, gozzo multinodulare)

    L’inclusione della patologia nell’elenco non comporta automaticamente l’espulsione del militare già in servizio; occorre accertare concretamente l’incidenza attuale della patologia sulle mansioni e sulle capacità funzionali.

  • art. 582 d.P.R. 90/2010

    La disposizione deve essere coordinata con i criteri applicabili al personale già in servizio e non può essere interpretata in modo isolato come fondamento di un giudizio astratto basato sulla sola diagnosi clinica.

  • art. 584, lett. b), d.P.R. 90/2010

    se l'infermità causa della temporanea inidoneità è suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo è emesso soltanto quando questo non ha ottenuto i risultati auspicati

    Quando la patologia è suscettibile di trattamento efficace, il giudizio definitivo deve considerare l’esito della terapia e non può prescindere dall’accertamento della sua efficacia.

  • art. 584 d.P.R. 90/2010

    avuto riguardo all’età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato

    La valutazione dell’idoneità del personale già in servizio deve essere concreta e funzionale, tenendo conto delle caratteristiche individuali, dell’attività effettivamente svolta e delle specifiche mansioni.

Massime di principio

  • Per il personale militare già in servizio, la presenza di una patologia inclusa negli elenchi delle infermità rilevanti ai fini dell’idoneità non determina automaticamente la non idoneità permanente o il proscioglimento dalla ferma; l’Amministrazione deve verificare concretamente e attualmente la compatibilità tra patologia, trattamento terapeutico, condizioni funzionali e mansioni svolte.
  • Il giudizio medico-legale di non idoneità deve essere adeguatamente istruito e motivato e non può fondarsi sulla sola diagnosi clinica, senza considerare gli accertamenti successivi, l’assenza di complicanze invalidanti e l’effettiva incidenza della patologia sulle capacità lavorative e sul servizio istituzionale.
  • Quando una patologia è efficacemente trattabile, il giudizio definitivo di idoneità deve tenere conto dell’esito della terapia; non è sufficiente fondare la decisione su rischi o implicazioni meramente possibili e future, in assenza di limitazioni funzionali attuali concretamente accertate.
  • Nel procedimento di proscioglimento dalla ferma, l’Amministrazione deve esaminare effettivamente le memorie partecipative e la documentazione sanitaria prodotta dall’interessato, dando conto delle ragioni per cui ritenga di disattenderle.
  • Il mero richiamo per relationem a un precedente giudizio sanitario è insufficiente quando non consente di comprendere se siano stati valutati gli ulteriori accertamenti intervenuti nel frattempo e gli elementi potenzialmente idonei a modificare la valutazione di idoneità.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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