Sentenza n. 376/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 68 del 2026: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 1103/2025 (Classif. VII/1) del Rettore dell’Università degli Studi di Udine prot. n. 0159440 del 28 novembre 2025, avente ad oggetto “Approvazione atti procedura selettiva di chiamata per un posto di professore ordinario per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-06 CHIRURGIA GENERALE presso il DIPARTIMENTO DI MEDICINA, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240”; - dei verbali della Commissione giudicatrice; - dell’esito della valutazione comparativa operata dalla Commissione giudicatrice (verbale n. 2 del 10-17 novembre 2025); - dei giudizi e delle valutazioni della Commissione giudicatrice; - della nota della Università degli Studi di Udine ad oggetto “Riscontro Vs. istanza d.d. 12/01/2026”; - per quanto occorrer possa, e in relazione al motivo di ricorso rubricato sub III), del decreto rettorale n. 609/2025 del 22 settembre 2025, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli come sopra indicati. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor Umberto Baccarani il 19 marzo 2026: - degli stessi atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio; quanto al ricorso n. 73 del 2026: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 1103/2025 (Classif. VII/1) del Rettore dell’Università degli Studi di Udine prot. n. 0159440 del 28 novembre 2025, avente ad oggetto “Approvazione atti procedura selettiva di chiamata per un posto di professore ordinario per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-06 CHIRURGIA GENERALE presso il DIPARTIMENTO DI MEDICINA, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30/12/2010, n. 240”; - dei verbali della Commissione giudicatrice; - del verbale n. 2 della Commissione giudicatrice, redatto nelle sedute del 10 e 17 novembre 2025, e dei relativi allegati, con cui è stata effettuata la valutazione comparativa dei candidati; - del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice del 20 ottobre 2025 e del relativo allegato 1, nella parte in cui sono stati predeterminati i criteri di valutazione e, in particolare, nella parte in cui la Commissione ha illegittimamente stabilito di non valutare l’indice di Hirsch (H-index) o similari; - della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina del 15 settembre 2025 (verbale n. 13), con cui sono stati proposti i nominativi per la Commissione giudicatrice, e del successivo verbale di sorteggio del 17 settembre 2025, nella parte in cui hanno condotto alla costituzione di una Commissione in potenziale situazione di incompatibilità; - della nota dell'Università degli Studi di Udine del 20 gennaio 2026 con cui è stata rigettata l'istanza di autotutela presentata dal ricorrente in data 12 gennaio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor Enrico Gringeri il 13 aprile 2026: - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti e individuazione del vincitore nella procedura selettiva per un posto di professore ordinario, unitamente ai verbali e alle valutazioni della commissione, alla nomina della commissione e al diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (università e vincitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi proposti da candidati non vincitori, entrambi diretti contro gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Udine per un posto di professore ordinario nel settore della chirurgia generale, nonché i relativi motivi aggiunti. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: la non veridicità delle dichiarazioni curriculari rese dal candidato risultato vincitore circa il ruolo di Principal Investigator in nove protocolli di ricerca e la partecipazione a taluni congressi, con conseguente obbligo di esclusione ai sensi degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000; l’erroneità, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria dei giudizi comparativi; l’illegittima esclusione dell’indice di Hirsch dalla valutazione delle pubblicazioni; la violazione della lex specialis e lo sviamento per la mancata adeguata valorizzazione delle competenze in chirurgia oncologica avanzata e mini-invasiva; l’incompatibilità o comunque la violazione del principio di imparzialità per le pregresse collaborazioni scientifiche tra il presidente della commissione e il vincitore; nonché, per uno dei ricorrenti, l’illegittimità del diniego di autotutela. È stata inoltre formulata un’istanza istruttoria per l’esibizione di documentazione relativa ad alcuni incarichi didattici.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, poiché riguardavano la medesima procedura, gli stessi atti, la stessa amministrazione e il medesimo controinteressato. Nel merito ha respinto integralmente i ricorsi e i motivi aggiunti. Quanto alle presunte falsità dichiarative, il Collegio ha affermato che la contestazione di una dichiarazione sostitutiva non può fondarsi su sospetti, indizi isolati o un principio di prova, ma richiede piena prova, mediante elementi gravi, precisi e concordanti o riscontri documentali diretti e non equivoci. La documentazione prodotta dai ricorrenti fotografava l’assetto iniziale dei protocolli e non escludeva il successivo subentro del vincitore nel ruolo di Principal Investigator; al contrario, attestazioni provenienti da dirigenti della struttura confermavano lo svolgimento di tale ruolo. L’assenza del nominativo del vincitore tra gli autori di alcune pubblicazioni non era univocamente incompatibile con il ruolo organizzativo di Principal Investigator. Anche la partecipazione ai congressi risultava supportata dagli abstract book ufficiali; la partecipazione quale relatore non richiede necessariamente la presenza fisica, potendo consistere nel contributo scientifico a una relazione collettiva. L’indicazione di un congresso con data futura è stata qualificata come refuso materiale non decettivo e comunque non utile alla valutazione. Quanto ai giudizi comparativi, il TAR ha riconosciuto la natura di valutazioni tecniche, sindacabili nei limiti della correttezza del criterio e del procedimento applicativo, dell’attendibilità, della ragionevolezza e dell’assenza di errori di fatto o contraddizioni manifeste, ma non sostituibili con la diversa ponderazione dei candidati prospettata dai ricorrenti. La commissione aveva applicato una griglia predeterminata, espresso giudizi analitici per ciascun criterio e motivato in modo ricostruibile i giudizi complessivi. La maggiore produzione bibliometrica dei ricorrenti era stata riconosciuta con giudizi più elevati nei relativi sotto-criteri, ma non imponeva automaticamente un giudizio complessivo migliore, poiché il bando valorizzava anche didattica, ricerca di gruppo, terza missione e attività assistenziale. L’indice di Hirsch era stato considerato nella valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica; la sua mancata riconsiderazione nella valutazione delle singole pubblicazioni evitava una duplicazione dello stesso indicatore. La maggiore valutazione del vincitore in altri ambiti risultava giustificata da dati oggettivi, tra cui il numero degli incarichi di ricerca, degli insegnamenti nei corsi di laurea magistrale, della partecipazione a commissioni d’esame, degli incarichi assistenziali e delle attività di terza missione. La censura relativa alla composizione della commissione è stata respinta: il mero coautoraggio è fisiologico nella ricerca scientifica e non determina di per sé l’obbligo di astensione; occorrono collaborazioni particolarmente intense, attuali e tali da configurare una comunanza di interessi idonea a compromettere l’obiettività del giudizio. Nel caso concreto le collaborazioni erano limitate a diciassette pubblicazioni su centocinquanta e risalivano al massimo al 2011, senza ulteriori rapporti documentati nei quattordici anni successivi. È stato respinto anche il motivo sul diniego di autotutela, poiché non esiste un obbligo generalizzato dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di annullamento d’ufficio e, comunque, l’Università aveva fornito un riscontro motivato. L’istanza istruttoria è stata disattesa perché non necessaria, esplorativa e riferita a documentazione risalente. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Disciplina la procedura selettiva di chiamata per professori universitari, sulla cui base è stata indetta la procedura oggetto di causa.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Regolano le dichiarazioni sostitutive utilizzate dai candidati per attestare i titoli e le attività curriculari.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La falsità della dichiarazione sostitutiva comporta l’esclusione dalla procedura senza margini di discrezionalità, ma la falsità deve essere previamente dimostrata in modo pieno e univoco.
art. 76 d.P.R. 445/2000
È richiamato quale norma conseguente alle contestate dichiarazioni non veritiere, nel quadro della disciplina sanzionatoria delle dichiarazioni mendaci.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato per trattare congiuntamente le due impugnative relative alla medesima procedura selettiva.
Massime di principio
- La contestazione della falsità di una dichiarazione sostitutiva resa in una procedura comparativa deve essere provata da chi la deduce mediante elementi gravi, precisi e concordanti o riscontri documentali diretti e non equivoci; il mero sospetto, l’indizio isolato o il principio di prova non sono sufficienti a imporre l’esclusione del dichiarante.
- Quando gli elementi acquisiti lasciano margini ragionevoli di dubbio sulla falsità della dichiarazione sostitutiva e il dichiarante offre una ricostruzione plausibile e documentata, il dubbio non può essere risolto in suo danno mediante un’inversione dell’onere della prova.
- Nelle procedure comparative per professori universitari, le valutazioni della commissione costituiscono valutazioni tecniche sindacabili quanto alla correttezza del criterio, del procedimento applicativo, all’attendibilità, alla ragionevolezza e all’assenza di errori di fatto o contraddizioni manifeste, ma non possono essere sostituite dal diverso apprezzamento soggettivo del giudice o del candidato.
- La commissione non è tenuta a ricavare il giudizio complessivo mediante automatismi aritmetici o a considerare un singolo criterio come prevalente, quando il bando preveda una pluralità di criteri e la motivazione consenta di ricostruire la sintesi valutativa tra i diversi profili curriculari.
- Il mero coautoraggio tra un commissario e un candidato non determina di per sé l’obbligo di astensione nei concorsi universitari; tale obbligo può sorgere solo in presenza di ulteriori elementi che dimostrino una collaborazione intensa, attuale e qualificata, idonea a configurare una comunanza di interessi professionali o economici capace di compromettere l’imparzialità del giudizio.
- L’amministrazione non ha un obbligo generalizzato di provvedere sulle istanze private volte a sollecitare l’annullamento d’ufficio, trattandosi di esercizio discrezionale dell’autotutela; qualora decida comunque di rispondere, è sufficiente una motivazione non apparente sulle ragioni del mancato riesame.
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