Cassazione Civile, Ordinanza n. 07559/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel corso di un giudizio di divorzio, una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato era stata difesa dapprima da un avvocato, poi sostituito da altro difensore a seguito di rinuncia al mandato nel corso della fase presidenziale. Il secondo difensore, terminata l’attività, chiedeva la liquidazione del compenso; il tribunale gli riconosceva solo alcune voci e non liquidava le fasi di studio e di introduzione del giudizio, ritenendo che tali fasi fossero già imputabili al precedente difensore. Contro l’ordinanza di rigetto dell’opposizione al decreto di pagamento, il difensore proponeva ricorso straordinario per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 82 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 4 d.m. 55/2014, sostenendo che il subentrante avrebbe dovuto ottenere anche i compensi relativi alle fasi già svolte dal collega, in coerenza con la ratio del patrocinio a spese dello Stato e con la peculiarità del processo divorzile; 2) violazione dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, assumendo che il diniego di compenso per quelle fasi avrebbe leso i diritti patrimoniali del difensore; 3) violazione dell’art. 15, comma 5, d.lgs. 150/2011, perché il tribunale avrebbe rigettato la domanda di maggior liquidazione per mancanza di prova, senza attivare i poteri officiosi di acquisizione degli atti e delle informazioni necessari; 4) violazione dell’art. 2, comma 2, d.m. 55/2014, dell’art. 13, comma 10, l. 247/2012 e dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, in tema di rimborso spese forfettarie, per avere riconosciuto il 7,5% anziché il 15% senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta l’esclusione della liquidazione delle fasi di studio e introduttiva al difensore subentrato dopo la costituzione in giudizio, poiché l’art. 4 d.m. 55/2014 collega tali fasi ad attività anteriori alla costituzione e il ricorrente non aveva allegato di aver svolto una diversa attività di studio ulteriore. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato il giudice ha un potere-dovere di richiedere d’ufficio atti, documenti e informazioni necessari per decidere causa cognita, non potendo limitarsi a fare applicazione meccanica dell’onere della prova. Il quarto motivo è stato assorbito. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Trento, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina la liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato; la Corte non ne ricava una regola che consenta al difensore subentrante di ottenere compensi per fasi già riferibili al precedente difensore.
richiamato quale base del ricorso in opposizione al decreto di pagamento.
richiamato quale rimedio di opposizione al decreto di pagamento.
la fase di studio riguarda l’esame e lo studio di atti precedenti la costituzione in giudizio; la fase introduttiva concerne atti introduttivi e costituzione in giudizio. Se il difensore subentra dopo la costituzione e a giudizio già introdotto, non gli spettano automaticamente quei compensi.
art. 117 Cost.
invocato dal ricorrente quale parametro interposto, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
invocato dal ricorrente per sostenere la lesione di un diritto patrimoniale al compenso; censura respinta.
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
nel giudizio di opposizione contro la liquidazione del compenso il giudice deve richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie, esercitando un potere-dovere istruttorio officioso.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
richiamato in relazione al rimborso forfettario delle spese, motivo assorbito.
art. 13, comma 10, l. n. 247/2012
richiamato dal ricorrente in tema di spese generali forfettarie, motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il difensore che subentra dopo la costituzione in giudizio non ha diritto, solo per il subentro, alla liquidazione delle fasi di studio e introduttiva già maturate in capo al precedente difensore; tali fasi presuppongono attività anteriori alla costituzione e all’introduzione del giudizio.
- La liquidazione dei compensi professionali non può essere fondata su un criterio puramente formale di riparto dell’onere della prova quando il giudice dispone di poteri officiosi di acquisizione degli atti e delle informazioni necessari a decidere.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve decidere sulla base di un quadro istruttorio completo, potendo e dovendo richiedere d’ufficio la documentazione necessaria.
- La peculiarità procedurale di un processo articolato in più fasi non trasforma, di per sé, il giudizio in una pluralità di procedimenti autonomi ai fini della liquidazione dei compensi del difensore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →