Cassazione Civile, Ordinanza n. 29373/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il proprietario di un'unità immobiliare condominiale aveva impugnato una delibera assembleare con cui erano stati approvati il consuntivo di gestione di un anno precedente, una gestione straordinaria e il preventivo per l'anno successivo, con i relativi riparti. A sostegno dell'impugnazione deduceva, in sintesi, che la riunione si era svolta in un luogo per lui inaccessibile perché ospitato in un appartamento di altro condomino; che la delibera avrebbe applicato tabelle millesimali già annullate da una precedente sentenza; che non erano stati previamente approvati alcuni rendiconti di anni anteriori; e che i bilanci approvati presentavano irregolarità contabili. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il soccombente sosteneva che il tribunale non avesse valutato l'illegittimità contabile del bilancio, il contenzioso pendente tra le parti, l'impossibilità di partecipare all'assemblea e l'uso delle tabelle millesimali. Con il ricorso per cassazione articolava più censure: omessa/errata valutazione del merito e di precedenti decisioni, omesso esame della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, omessa valutazione della documentazione contabile, erronea mancata compensazione delle spese e preteso contrasto con altre sentenze passate in giudicato relative ad altri bilanci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché, in larga parte, non attingevano la ratio decidendi della sentenza d'appello, si risolvevano nella riproposizione di questioni già dedotte in primo grado senza adeguata specificazione o introducevano questioni nuove non trattate in appello. In particolare, il primo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità e perché non confutavano l'argomento centrale della Corte territoriale, secondo cui il ricorrente non aveva spiegato come i vizi di una diversa delibera si riflettessero sulla delibera impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sulla mancata ammissione della c.t.u. non risultava devoluta in appello. Il quarto motivo, sulla compensazione delle spese, è stato respinto perché la domanda ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria e il suo rigetto non integra soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione; la Corte ha aderito all'orientamento che richiede, per la domanda di lite temeraria, la soccombenza integrale della parte contro cui è proposta. Il quinto motivo è stato dichiarato palesemente inammissibile per mancata produzione delle sentenze invocate e per l'assoluta indeterminatezza della doglianza sul preteso principio di uniformità delle decisioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Invocato come parametro di censura della motivazione della sentenza d'appello; la Corte non ravvisa il vizio dedotto perché il motivo non colpisce la ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla gestione condominiale, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Invocato per lamentare l'omessa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte osserva che la censura era nuova perché non devoluta in appello.
Richiamato per contestare la valutazione della documentazione contabile; la Corte lo ritiene inammissibile per difetto di specificità e per improprio tentativo di riesame del merito.
La Corte afferma che il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non configura soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese.
La domanda per responsabilità aggravata è qualificata come accessoria; il suo rigetto non vale, di per sé, a fondare la compensazione delle spese.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è qualificata come mera eccezione processuale e non come domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente riproporre le censure già svolte nei gradi di merito: il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
- La censura che introduca in cassazione una questione non devoluta in appello è nuova e, come tale, inammissibile.
- La deduzione di errori nella valutazione della prova o della documentazione deve essere specifica e autosufficiente; altrimenti si risolve in un inammissibile riesame del merito.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria e presuppone la soccombenza integrale della parte contro cui è proposta; il suo rigetto non determina automaticamente soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese.
- Ai fini della compensazione delle spese, non ogni esito sfavorevole su un'eccezione processuale integra soccombenza, dovendosi distinguere tra eccezioni e domande effettivamente contrapposte.
- La parte che invochi il giudicato esterno o altre sentenze passate in giudicato deve produrne il testo e indicarne con precisione la rilevanza; formule generiche su un preteso principio di uniformità decisionale non sono idonee a fondare il motivo.
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