Cassazione Civile, Ordinanza n. 16860/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al Canone per Iniziative Pubblicitarie (CIP) per l'anno 2012. La società aveva impugnato l'atto sostenendo di avere rimosso già nel giugno 2012 tutti gli impianti pubblicitari indicati come "senza scheda" nella banca dati comunale, di avere versato il canone solo per gli impianti effettivamente esistenti e, quindi, che il Comune non potesse pretendere il tributo per tutti gli impianti censiti. Contestava inoltre gli aumenti del canone, la carenza di motivazione dell'avviso e la violazione dello Statuto del contribuente e dei principi di buona fede e collaborazione. In appello la CTR aveva accolto il ricorso della società ritenendo decisiva l'effettiva realizzazione degli impianti e insufficiente la mera presenza in banca dati o l'autorizzazione. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 62 d.lgs. 446/1997 e delle fonti regolamentari comunali, sostenendo che la pretesa fiscale fosse giustificata dalla presenza degli impianti nella banca dati e dalla mancata comunicazione formale di rimozione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e illogicità manifesta, lamentando che la CTR avesse ignorato una diffida PEC del 4 febbraio 2014 e il contenzioso amministrativo sugli impianti, elementi che, secondo la ricorrente, dimostravano la persistente esistenza dei cartelloni almeno nel 2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, esso mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla effettiva esistenza o meno degli impianti nel 2012, questione sottratta al sindacato di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, riqualificandolo come censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare un fatto/documento potenzialmente decisivo, ossia la diffida del 4 febbraio 2014 per la rimozione dei cartelli, che avrebbe potuto incidere sulla verifica degli impianti effettivamente esistenti e quindi assoggettati a tributo. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto limitatamente al secondo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La debenza del canone dipende dall'effettiva realizzazione/presenza delle iniziative pubblicitarie suscettibili di incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente; la Corte, però, non si pronuncia nel merito di tale regola, limitandosi a rilevare che la censura sul punto richiedeva un accertamento in fatto.
Il giudice deve porre a base della decisione le prove dedotte dalle parti; la mancata valutazione di un documento decisivo può integrare vizio di omesso esame, non una violazione di legge in senso proprio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente di censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo che lamenta l'omessa valutazione di un fatto/documento decisivo va ricondotto a questo vizio; nel caso concreto la diffida del 4 febbraio 2014 era un elemento da esaminare perché potenzialmente decisivo ai fini dell'esistenza degli impianti nell'anno d'imposta.
Norma richiamata dalla contribuente per contestare la pretesa tributaria; nel giudizio di legittimità non viene esaminata nel merito, ma solo menzionata nel riepilogo dei motivi originari.
Invocato dalla contribuente per censurare l'atto impositivo e il comportamento dell'Amministrazione; la sentenza non ne affronta specificamente la portata sostanziale.
Massime di principio
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove: se la critica investe l'accertamento della realtà materiale, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando il motivo di ricorso contesta la mancata considerazione di un documento o di un fatto storico decisivo, la doglianza va ricondotta al vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., e non alla violazione dell'art. 115 c.p.c.
- In materia tributaria, se la debenza del prelievo dipende dall'effettiva esistenza del bene o dell'impianto al periodo d'imposta, il giudice di merito deve esaminare gli elementi istruttori specificamente indicati dalle parti che siano idonei a provare o escludere tale esistenza.
- Un accertamento fondato su meri dati di banca dati o su autorizzazioni amministrative non può essere valutato in astratto in cassazione quando la controversia ruota intorno alla concreta presenza o rimozione dell'impianto nel periodo considerato; tale verifica appartiene al giudice di merito.
- L'omessa valutazione di un documento potenzialmente decisivo impone la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia tenendo conto dell'elemento trascurato.
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