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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00425/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché generici e manifestamente infondati, osservando che essi riproponevano questioni già disattese con motivazione congrua dalla sentenza impugnata. Di conseguenza, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 aprile 2023. A loro era stata affermata la responsabilità per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata alla cessione di cocaina e crack, e uno dei due aveva chiesto anche il riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il ricorso si contestava, in sostanza, l'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che i motivi erano meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte in appello, e quindi generici e manifestamente infondati. In particolare, la motivazione di merito aveva ritenuto provata l'esistenza dell'associazione attraverso intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, ammissioni degli imputati e la continuità dei rapporti tra gli aderenti; venivano valorizzati anche il ruolo direttivo di uno degli imputati e la stabile funzione di fornitore dell'altro. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva motivato il diniego richiamando gravità dei fatti, pluralità delle cessioni e contributo essenziale alla sopravvivenza dell'associazione.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come base del reato associativo finalizzato alla cessione di stupefacenti; la Corte ne conferma la corretta applicazione alla luce degli elementi indiziari e probatori valorizzati in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dalla censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ritiene adeguata la motivazione di diniego fondata su gravità dei fatti, pluralità delle cessioni e contributo essenziale all'associazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, censure già esaminate e disattese in appello.
  • La motivazione di merito sull'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può ritenersi congrua quando valorizza in modo convergente intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, ammissioni degli imputati, continuità dei rapporti e organizzazione emersa dalle indagini.
  • Nel reato associativo in materia di stupefacenti, la prova del vincolo può desumersi da elementi sintomatici della stabile operatività del gruppo e del ruolo specifico dei partecipi, inclusa la consapevolezza di operare all'interno di una struttura destinata a durare.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi elementi concretamente rilevanti quali gravità del fatto, pluralità delle condotte e apporto essenziale dell'imputato alla realizzazione o alla sopravvivenza del sodalizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiOnere della prova

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