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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02561/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013, emessi da un Comune nei confronti di una società proprietaria di immobili qualificati come F/2, ossia fabbricati collabenti. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ritenendo imponibili i collabenti in quanto espressivi di capacità economica riferibile al valore del suolo. In appello, invece, la commissione regionale aveva accolto il gravame del contribuente, escludendo l'assoggettamento ad ICI/IMU dei beni in categoria F/2 per assenza di imponibile, e aveva liquidato le spese del secondo grado in euro 750,00 oltre accessori. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e motivazione apparente per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., assumendo l'illegittima liquidazione delle spese; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233 c.c., 2 e 4 d.m. n. 55/2014 e 2 l. n. 248/2006, sostenendo che la CTR avesse liquidato compensi inferiori ai minimi tariffari senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha affermato che, nel caso concreto, il valore della causa era pari a euro 38.481,00 e che, per il grado di appello dinanzi alla CTR, lo scaglione tariffario applicabile era quello tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00. Poiché i valori minimi risultanti dall'applicazione dei parametri erano pari a euro 3.607,50, la liquidazione operata dalla CTR in euro 750,00 era sensibilmente inferiore al minimo tariffario e, tuttavia, priva di specifica motivazione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti delle spese e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ritiene però la censura fondata non per la sola formula, ma perché la liquidazione delle spese è sotto il minimo tariffario senza motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte accoglie il rilievo in relazione alla carenza di motivazione sulla liquidazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della decisione; la Corte evidenzia l'assenza di motivazione specifica sullo scostamento dai parametri minimi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla soccombenza e liquidazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese in misura inferiore ai minimi senza adeguata giustificazione.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato quale criterio di determinazione del compenso professionale.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014

    La Corte afferma che il giudice può scendere sotto o salire sopra i limiti derivanti dalle percentuali di scostamento solo con apposita e specifica motivazione.

  • art. 2 d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato insieme all'art. 4 del decreto nei criteri di liquidazione dei compensi forensi.

  • art. 2 l. n. 248/2006

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma di liberalizzazione dei compensi, ma la decisione ruota sui parametri tariffari e sulla motivazione dello scostamento.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la trattazione della causa, anche senza istruzione probatoria, giustifica il riconoscimento del compenso per la relativa fase.
  • Nel sistema dei parametri forensi successivo al d.m. n. 55 del 2014, il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve collocare la liquidazione tra minimo e massimo della tabella; eventuali scostamenti ulteriori richiedono una motivazione specifica e controllabile.
  • La liquidazione di compensi professionali sensibilmente inferiori al minimo tariffario è illegittima se non sorretta da adeguata giustificazione in sentenza.
  • La parte che censura la violazione dei minimi tariffari non ha l'onere di un'analitica ricostruzione di ogni voce quando lo scostamento dai minimi risulti macroscopico e ingiustificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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