Cassazione Penale, Sentenza n. 09121/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia del 31/10/2024 che aveva confermato il decreto del Tribunale di Venezia (19/02/2024) di confisca: (i) fabbricato sito a Mestre (VE), via Gazzera Bassa n.59, acquistato e nella disponibilità del proposto; (ii) somma di euro 7.370,00 rinvenuta in contanti. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato le prove fornite per dimostrare la lecita provenienza delle somme e dei redditi (redditi della ditta individuale MONDO USATO per gli anni 2015-2017, redditi del minimarket della moglie con dichiarazioni integrative, e reddito da lavoro dipendente presso R S Ponteggi), nonché l'attendibilità della spiegazione relativa alla vincita al Lotto per la somma sequestrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e che il vizio di motivazione sia sindacabile soltanto se la motivazione è inesistente o meramente apparente, ossia quando il giudice ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva fornito una motivazione completa e congrua: aveva accertato la pericolosità sociale del ricorrente nel periodo 2019-settembre 2020, l'elevata sproporzione tra valore dell'immobile e redditi leciti dichiarati, l'inattendibilità delle entrate dedotte (dichiarazioni mancanti o discordanti, tardive dichiarazioni integrative, redditi da lavoro modesti) e l'incredibilità della giustificazione della somma in contanti (vincite al Lotto senza indicazione di circostanze di tempo e luogo, e dato di esperienza giudiziaria sull'acquisto di biglietti vincenti). Poiché le censure difensive erano una diversa valutazione del merito probatorio, non rilevante in cassazione, il ricorso è stato respinto. Conseguentemente resta confermata la confisca disposta in favore dell'ANBSC; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Individua il motivo di ricorso per cassazione invocato; la Corte ricorda che in materia di misure di prevenzione il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge e che il vizio di motivazione è sindacabile solo se esiste una motivazione inesistente o meramente apparente.
Stabilisce che contro il decreto della corte di appello è ammesso il ricorso in cassazione solo per violazione di legge; la Corte lo applica per limitare il sindacato di legittimità alle sole questioni di diritto e alla motivazione inesistente o apparentemente fittizia.
Richiamato per i limiti procedurali relativi alla motivazione e alla forma del ricorso; la Corte segnala che il ricorso deve essere articolato nei limiti necessari alla motivazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020 e Sez. U., n. 33451 del 29/5/2014)
Principi richiamati secondo cui la Corte di Cassazione può sindacare la motivazione del giudice territoriale solo se questa è del tutto assente o priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza; diversamente, le diverse letture del materiale probatorio sono precluse al sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione (misure ablatorie) il ricorso in cassazione è limitato a questioni di diritto; le valutazioni di merito e la rivalutazione delle prove sono precluse salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
- Per opporsi validamente a una confisca per sproporzione, il soggetto deve fornire prove concrete, documentate e coerenti della lecita provenienza delle risorse (dichiarazioni dei redditi ufficiali, documentazione contabile, spiegazioni sulle discrepanze e sui tempi delle dichiarazioni integrative).
- Dichiarazioni integrative presentate solo a ridosso di atti processuali importanti sono considerate sospette se non adeguatamente giustificate; occorre spiegare la ragione della tardività e la coerenza con gli estratti fiscali.
- La mera affermazione di buona fede o la produzione di documenti non protocollati presso l'Agenzia delle Entrate non è, di per sé, idonea a superare l'accertamento di sproporzione quando esistano elementi contrari (dichiarazioni a zero, acquisti precedenti non giustificati).
- Le giustificazioni basate su vincite al gioco richiedono elementi specifici (tempo, luogo, prova della vincita non solo registri generici) perché l'esperienza giudiziaria valuta come possibile l'acquisto di tagliandi vincenti da terzi per giustificare contanti di provenienza illecita.
- Se il giudice di merito fornisce una motivazione dettagliata e coerente che affronta punto per punto le deduzioni difensive, la Cassazione difficilmente ammetterà il ricorso per mera diversa valutazione dei fatti.
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