Cassazione Civile, Ordinanza n. 35844/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I correntisti avevano convenuto in giudizio gli istituti di credito succedutisi nel rapporto per ottenere la restituzione di somme addebitate sul conto corrente in modo ritenuto illegittimo, oltre al risarcimento dei danni. Le contestazioni riguardavano, da un lato, una serie di operazioni di addebito specificamente elencate come abusivamente eseguite; dall'altro, l'applicazione di interessi passivi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese capitalizzate trimestralmente. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, riconoscendo l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al 30 giugno 2000 e condannando la banca a una restituzione limitata. In appello i correntisti avevano contestato sia la ritenuta decadenza ex artt. 1832 e 1857 c.c. per mancata contestazione degli estratti conto, sia la declaratoria di inammissibilità per asserita difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. del motivo relativo agli addebiti per operazioni di investimento e titoli, sia, infine, la motivazione della sentenza sulla portata della decadenza e sull'approvazione tacita degli estratti conto. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto violazione di legge e nullità della sentenza, sostenendo che la banca non aveva rinunciato all'eccezione di decadenza, che l'appello era specifico e che la motivazione della corte territoriale era apparente e giuridicamente errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la richiesta della banca di revoca solo parziale dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. non era incompatibile con la volontà di mantenere l'eccezione di decadenza già proposta, né poteva valere come rinuncia tacita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di confrontarsi in modo specifico con la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e, soprattutto, non avevano dimostrato che già nel giudizio di primo grado vi fossero le contestazioni più ampie ritenute carenti dalla corte d'appello. Il terzo motivo è stato assorbito. La decisione di merito impugnata è stata quindi confermata e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La mancata contestazione dell'estratto conto rende incontestabili le operazioni contabilizzate; l'eccezione di decadenza può operare rispetto alle contestazioni che attengono alla corrispondenza degli addebiti a operazioni effettivamente compiute.
Rinvia alla disciplina dell'approvazione degli estratti conto e alla preclusione derivante dalla loro mancata contestazione nei termini.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata; non occorrono formule sacramentali, ma la critica deve essere specifica.
Censurato insieme ad altre norme processuali, senza una specifica autonoma ratio decisiva ricavabile dal testo.
Richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza, senza autonoma affermazione decisiva nel merito.
Richiamato nel primo motivo quale norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel primo motivo quale norma processuale asseritamente violata.
Utilizzato come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza.
La richiesta di revoca parziale dell'ordinanza monitoria non equivale, di per sé, a rinuncia all'eccezione di decadenza.
Per i vizi processuali denunciati è necessario indicare specificamente gli atti rilevanti.
La produzione/individuazione degli atti processuali è necessaria per consentire il controllo del vizio denunciato.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia tacita a un'eccezione processuale o di merito non può presumersi in modo generico, ma richiede condotte processuali univocamente incompatibili con la volontà di mantenerla.
- La mancata riproposizione di un'eccezione nelle conclusioni può integrare abbandono solo se, valutata complessivamente la condotta processuale, emerga una volontà inequivoca di rinuncia.
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'art. 342 c.p.c., è sufficiente una critica specifica e riconoscibile della sentenza di primo grado, anche mediante la riproposizione delle stesse ragioni già svolte, purché siano individuati i punti contestati e le ragioni della censura.
- Chi deduce in cassazione l'erronea dichiarazione di inammissibilità di un motivo di appello deve non solo contestare la statuizione, ma anche dimostrare, con puntuale riferimento agli atti, che il motivo era specifico; la mera trascrizione dell'atto di appello non basta se non si confronta con la carenza rilevata dal giudice di merito.
- Quando la sentenza d'appello dichiara inammissibile un motivo e, in via aggiuntiva, ne afferma anche l'infondatezza nel merito, la censura in cassazione deve investire anzitutto la statuizione di inammissibilità, perché da sola è idonea a sorreggere la decisione.
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