Cassazione Civile, Ordinanza n. 33833/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il rapporto di lavoro riguardava un dirigente di una cassa edile, al quale si applicava il c.c.n.l. dei dirigenti con rinvio, per quanto non diversamente regolato e in quanto compatibile, alle norme collettive e legislative previste per gli impiegati di massima categoria. Il lavoratore aveva domandato il pagamento di somme a titolo di emolumenti e differenze retributive previste dal c.c.n.l. impiegati, in particolare premio di fedeltà, quattordicesima mensilità e indennità di maneggio denaro. La Corte d’appello aveva respinto la domanda, ritenendo che il trattamento economico dirigenziale fosse disciplinato in modo autonomo e completo dal contratto collettivo dei dirigenti e dal contratto individuale, con sola clausola di garanzia del minimo tramite una tantum, sicché non era consentita l’integrazione mediante cumulo con voci tipiche del regime impiegatizio. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 27 c.c.n.l. Dirigente di Aziende Industriali, sostenendo che la norma imponesse l’applicazione al dirigente della disciplina impiegatizia per gli emolumenti rivendicati; ha inoltre denunciato violazione dell’art. 1367 c.c., assumendo che l’interpretazione della Corte territoriale fosse contraria al canone ermeneutico di conservazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha interpretato l’art. 27 del c.c.n.l. dirigenti nel senso che il rinvio alle norme per gli impiegati opera solo se il contratto dirigenziale non disciplina in modo completo l’istituto considerato e solo in presenza di compatibilità con la figura del dirigente. Nel caso concreto, poiché la contrattazione collettiva dei dirigenti aveva già predisposto una disciplina complessiva del trattamento economico, rimessa al contratto individuale salvo il minimo garantito, non vi era spazio per aggiungere ulteriori voci retributive tipiche del regime impiegatizio. La Corte ha inoltre escluso che potesse trovare applicazione l’art. 1367 c.c., trattandosi di criterio sussidiario utilizzabile solo in presenza di dubbi interpretativi residui, qui insussistenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27 c.c.n.l. Dirigente di Aziende Industriali
"Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono - in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene."
Il rinvio al regime impiegatizio opera solo in via integrativa, quando il contratto dirigenziale non regoli compiutamente l’istituto e sempre che vi sia compatibilità con la figura del dirigente; non legittima il cumulo di voci retributive tipiche di un diverso sistema economico.
Il criterio ermeneutico di conservazione ha natura sussidiaria e opera solo se permangono dubbi sul significato negoziale; non può essere invocato quando l’interpretazione del contratto collettivo sia già chiara.
art. 36 Cost.
È richiamato come parametro di conformità del trattamento economico del dirigente, assicurato nel caso di specie dalla previsione di un minimo garantito mediante una tantum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Il rinvio del contratto collettivo dei dirigenti alla disciplina impiegatizia vale soltanto per integrare lacune del regime dirigenziale, non per sovrapporre due sistemi retributivi autonomi.
- Quando la contrattazione collettiva del personale dirigente disciplina in modo complessivo il trattamento economico, il giudice non può aggiungervi emolumenti tipici previsti per gli impiegati, salvo espressa previsione o effettiva lacuna normativa.
- Gli emolumenti di origine meramente contrattuale e non doverosa non sono automaticamente estensibili al dirigente per il solo fatto che non siano espressamente menzionati nel contratto dirigenziale.
- Il criterio ermeneutico dell’art. 1367 c.c. è sussidiario e non può essere utilizzato per alterare il significato chiaro della clausola contrattuale o per introdurre una disciplina non prevista dalle parti collettive.
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