Cassazione Civile, Ordinanza n. 08914/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva convenuto la banca deducendo l'illegittima applicazione, su due rapporti di conto corrente di lunga durata, di anatocismo, spese non pattuite, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali non validamente pattuiti, errata contabilizzazione delle valute e usura oggettiva e soggettiva. Chiedeva la rideterminazione del saldo del conto ancora in essere e la ripetizione di somme asseritamente pagate in eccesso sul conto poi estinto, domandando anche l'esibizione di documenti bancari mancanti e una consulenza tecnica contabile. Il Tribunale aveva rigettato le domande per difetto di prova; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando la mancanza degli estratti conto integrali e l'inidoneità della documentazione prodotta a ricostruire analiticamente le poste contestate, nonché la correttezza del diniego di esibizione e della CTU. In Cassazione la società ha denunciato, con sei motivi, violazioni di legge e vizi motivazionali: 1) erronea valutazione dell'onere probatorio e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di aver allegato l'inesistenza di un contratto scritto per il rapporto più risalente e di aver assolto l'onere mediante estratti conto; 2) errata applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., poiché la documentazione prodotta sarebbe stata sufficiente a ricostruire i rapporti; 3) erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di prescrizione e natura delle rimesse, assumendo che dovessero presumersi ripristinatorie; 4) illegittimo rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., anche per documenti anteriori al decennio; 5) illegittimo diniego della CTU contabile come mezzo percolante e non esplorativo; 6) motivazione apparente e violazione delle regole processuali sulla CTU, sostenendo che anche con documentazione incompleta il saldo avrebbe potuto essere ricostruito per via peritale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi e ha confermato la decisione di merito favorevole alla banca. In particolare ha ritenuto: inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi, che prescindeva dalla validità formale del contratto scritto e fondava il rigetto sulla mancata produzione degli estratti conto integrali; inammissibile il terzo motivo perché la questione sulla natura delle rimesse era comunque assorbita dalla carenza probatoria e, in ogni caso, l'orientamento consolidato pone l'onere del correntista di provare la natura ripristinatoria delle rimesse; in parte inammissibile e in parte infondato il quarto motivo, chiarendo che l'art. 119, comma 4, TUB delimita al decennio il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria e che l'art. 210 c.p.c. non può essere usato per supplire alla carenza probatoria o per ottenere documenti ultradecennali se l'istanza è fondata solo sull'inadempimento dell'obbligo ex art. 119 TUB; inammissibili quinto e sesto motivo sulla CTU, perché formulati in modo promiscuo e perché la valutazione sull'utilità della consulenza appartiene al merito, senza che sia ravvisabile una motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi come norma relativa all'apertura di credito in conto corrente, in relazione alla prova degli affidamenti e alla natura delle rimesse.
La Corte ribadisce che la violazione sussiste solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato in tema di forma scritta e consegna del contratto bancario al cliente.
Richiamato per l'introduzione dell'obbligo di forma scritta per i contratti bancari.
Utilizzato per qualificare i motivi come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva l'inammissibilità quando le censure non colpiscono la ratio o sono promiscue.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarle secondo prudente apprezzamento quando la legge lo esclude.
L'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio e, se richiesto a fronte dell'inadempimento dell'obbligo ex art. 119 TUB, non può estendersi oltre il limite temporale ivi previsto.
Il quarto comma attribuisce al cliente un diritto sostanziale di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni; il secondo comma fonda l'obbligo periodico di consegna degli estratti conto; il limite decennale opera per la ri-consegna della documentazione.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto alla consegna della documentazione può essere fatto valere, cioè dalla scadenza dell'obbligo di invio o consegna.
Il diritto alla consegna della documentazione bancaria, salvo diversa previsione, si prescrive in dieci anni.
Richiamato per l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista in relazione ai pagamenti asseritamente non dovuti.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di correttezza e trasparenza nell'adempimento dei rapporti bancari.
Richiamato dalla ricorrente come fondamento del dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto bancario.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sull'obbligazione della banca e sul rapporto obbligatorio di consegna documentale.
Richiamato per evidenziare l'interesse della banca al recapito degli estratti conto e al decorso del termine semestrale di approvazione.
Evocato come parametro generale di conservazione della documentazione contabile per un periodo decennale.
art. 12 preleggi
Richiamato per affermare che il dato letterale dell'art. 119 TUB va rispettato nell'interpretazione.
Prevede la redazione per iscritto dei contratti bancari e la consegna di un esemplare al cliente.
Impongono l'invio periodico degli estratti conto al cliente nell'ambito del rapporto bancario.
Attribuisce il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni e delimita temporalmente l'obbligo di ri-consegna.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul conto corrente bancario, il correntista che chiede la rideterminazione del saldo o la ripetizione di indebito deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, cioè le poste illegittime e un quadro documentale idoneo a consentire la ricostruzione del rapporto; la mancanza di estratti conto integrali può essere colmata solo con altra prova idonea, non con una mera contestazione assertiva.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice distribuisce l'onere della prova in modo erroneo tra le parti; non è deducibile come violazione di legge la semplice critica al modo in cui il giudice ha valutato le prove o giudicato insufficiente la documentazione prodotta.
- In tema di eccezione di prescrizione opposta dalla banca contro la domanda di ripetizione dell'indebito, il cliente che invoca la natura ripristinatoria delle rimesse e l'esistenza di un affidamento deve provare tali circostanze; la banca, ai fini dell'allegazione dell'eccezione, non deve indicare tutte le singole rimesse solutorie.
- L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere usata per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova né per ottenere, in via esplorativa, documentazione che la parte avrebbe dovuto procurarsi o richiedere tempestivamente.
- Il diritto del cliente alla copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB ha natura sostanziale ed è limitato, per la ri-consegna su richiesta, alle operazioni degli ultimi dieci anni; oltre tale limite opera, se del caso, l'obbligo originario di consegna/invio o la disciplina ordinaria della prescrizione, ma non un automatismo processuale illimitato.
- La consulenza tecnica contabile è ammissibile solo se può effettivamente operare sui dati documentali disponibili; la valutazione sulla sua utilità e non esploratività è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
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