Cassazione Civile, Ordinanza n. 21810/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia trae origine dalla sottoscrizione, da parte di un investitore, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina in due date, tramite l'intermediazione di un istituto di credito. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria dell'investitore per violazione degli obblighi informativi dell'intermediario. In appello la banca otteneva una riduzione del risarcimento, con condanna al pagamento di una somma inferiore e con restituzione dell'eccedenza percepita dall'investitore in esecuzione della sentenza di primo grado. La banca ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e dell'art. 23, comma 6, t.u.f., sostenendo che mancasse la prova che l'acquisto dei titoli fosse avvenuto per il suo tramite e che il documento valorizzato dalla Corte d'appello non provasse il prezzo di acquisto ma solo una quotazione di mercato; con il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'extrapetizione nel riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., assumendo che il Tribunale avesse liquidato una somma superiore a quella domandata e che anche la Corte d'appello avesse confermato una liquidazione oltre domanda. L'investitore, a sua volta, proponeva ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello utilizzato, ai fini della quantificazione del danno emergente, il dato del valore residuo dei titoli come fatto notorio (25% circa del nominale), ritenuto insussistente perché richiedente cognizioni tecniche di mercato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito sulla sottoscrizione dei titoli tramite l'intermediazione bancaria, senza dedurre un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo principale è stato respinto: la censura di omessa pronuncia è stata superata dalla lettura della sentenza impugnata, che aveva implicitamente disatteso il motivo di appello; inoltre, non vi era extrapetizione nella liquidazione del danno, poiché nel giudizio di responsabilità contrattuale il risarcimento del danno da svalutazione è debito di valore liquidabile anche d'ufficio, e gli interessi compensativi costituiscono una modalità di liquidazione del lucro cessante entro i limiti della domanda sostanziale. È stato invece accolto il ricorso incidentale: la Corte ha ritenuto errata e immotivata l'affermazione secondo cui fosse fatto notorio che obbligazioni di quel tipo avessero conservato un valore effettivo pari al 25% del nominale, poiché il concetto di notorio ex art. 115 c.p.c. va interpretato restrittivamente e non comprende conoscenze tecniche o valutative sui mercati finanziari. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dalla banca per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla prova dell'intermediazione e del prezzo di acquisto dei titoli; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è inammissibile
richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate dalla Corte d'appello per desumere l'intermediazione bancaria dal documento prodotto
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità
richiamato dalla banca a sostegno della censura sulla prova dell'intermediazione; non viene applicato dalla Corte in quanto il motivo è dichiarato inammissibile
la censura sulla prova dell'intermediazione avrebbe dovuto essere proposta come vizio motivazionale, non come violazione di legge
invocato per denunciare omessa pronuncia ed extrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito si è pronunciata implicitamente e la liquidazione del danno non esorbita dai limiti della domanda
richiamato con riferimento al maggior danno da ritardo nel pagamento di un debito di valore; la Corte ribadisce che gli interessi compensativi sono una modalità di liquidazione del danno
art. 115, secondo comma, c.p.c.
la nozione di fatto notorio va interpretata in senso rigoroso e non può comprendere valutazioni tecniche sui mercati finanziari o conoscenze non universalmente acquisite
richiamato in relazione alla deducibilità dei vizi di legittimità, in particolare del vizio motivazionale e dell'error in procedendo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto in una mera denuncia di violazione di legge: quando si contesta l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito, occorre articolare un vizio motivazionale specifico, nei limiti del relativo mezzo di impugnazione.
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario il danno da svalutazione del capitale investito ha natura di debito di valore e va liquidato tenendo conto della perdita del potere d'acquisto fino alla data della liquidazione, anche d'ufficio.
- La liquidazione del lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità del denaro può essere effettuata mediante interessi compensativi o criteri equivalenti, purché la motivazione dia conto del metodo prescelto; il giudice non è vincolato alla sola formula degli interessi legali sulla somma originaria.
- La domanda risarcitoria che indichi un importo complessivo e descriva le singole voci di danno non impedisce al giudice di liquidare il danno secondo criteri tecnici diversi o più corretti, se ciò resta entro il perimetro del petitum sostanziale.
- La nozione di fatto notorio ex art. 115 c.p.c. deve essere interpretata restrittivamente: sono ammissibili solo fatti di comune esperienza universalmente noti e incontestabili, non già dati tecnici, valutazioni specialistiche o conoscenze tratte da settori di mercato.
- In materia di danno da ritardo e di quantificazione equitativa, il giudice deve evitare automatismi apodittici fondati su conoscenze private o su affermazioni di esperienza non dimostrate; il ricorso al notorio non può sostituire la prova quando il fatto richieda specifiche cognizioni tecniche.
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