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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16166/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori avevano contestato la riduzione, a partire da gennaio 2018, dei rispettivi superminimi individuali assorbibili operata dalla datrice di lavoro in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e con l'Elemento Retributivo Separato previsto da un accordo di rinnovo del contratto collettivo del settore telecomunicazioni. In primo grado la domanda era stata accolta, con accertamento dell'illegittimità degli assorbimenti, ricostituzione della voce retributiva e condanna alla restituzione delle somme trattenute. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, pur essendosi formato un uso aziendale di non assorbimento per il passato, tale uso fosse venuto meno con il successivo accordo collettivo del 23.11.2017 e che la società potesse tornare ad applicare unilateralmente l'assorbimento senza una disdetta formale o una previsione espressa. I ricorrenti principali hanno denunciato violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c. e degli artt. 1340, 1374 e 1362, comma 2, c.c., sostenendo che la volontà datoriale di non assorbire risultava consolidata per comportamento concludente e che la revoca dell'uso aziendale richiedeva un atto espresso o un accordo sindacale di pari livello, non essendo sufficiente un comportamento unilaterale contrario. La società, con ricorso incidentale condizionato, ha contestato la stessa esistenza dell'uso aziendale di non assorbimento, richiamando la regola generale dell'assorbibilità del superminimo e sostenendo che per derogarla occorresse un accordo novativo specifico, non allegato né provato dai lavoratori; ha inoltre invocato gli artt. 1362, comma 2, 2078 e 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio per cui l'uso aziendale di non assorbimento del superminimo non può essere superato unilateralmente dal datore di lavoro senza una disdetta giustificata e formalizzata. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della società, ritenendo corretta la configurabilità dell'uso aziendale sulla base della reiterazione costante e generalizzata del mancato assorbimento e non richiedendosi, per la sua formazione, un accordo novativo tra le parti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte incidentale soccombente.

Norme richiamate

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    Richiamato dai lavoratori per sostenere che la volontà negoziale sulla non assorbibilità doveva essere desunta anche dal comportamento successivo delle parti; la Corte lo cita nel quadro dell'interpretazione della pattuizione e dell'uso aziendale, ma afferma che per la revoca dell'uso aziendale occorrono correttezza, buona fede e una disdetta formalizzata.

  • art. 1340 c.c.

    La Corte richiama la regola per affermare che, quando la modifica migliorativa discende da uso aziendale, non opera la disciplina dell'inserzione tacita dell'uso nel contratto nei termini prospettati dalla controparte, essendo l'uso aziendale una fonte sociale che agisce sul rapporto individuale come un contratto collettivo aziendale.

  • art. 1374 c.c.

    Invocato nel ricorso principale; la decisione chiarisce che la disciplina dell'uso aziendale non dipende da una nuova volontà negoziale individuale, ma dalla funzione di fonte sociale dell'uso e dalla sua eventuale disdetta secondo correttezza e buona fede.

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale; la Corte non ne ricava un ostacolo al riconoscimento dell'uso aziendale di non assorbimento e respinge l'idea che serva un accordo novativo per escludere la regola dell'assorbibilità.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte osserva che il lavoratore, per vincere la normale assorbibilità del superminimo quando il miglioramento non derivi da uso aziendale, deve dimostrare l'autonomo titolo del compenso; nel caso deciso rileva però che l'accertamento dell'uso aziendale non era stato specificamente censurato.

  • art. 375 c.p.c.

    La valutazione sulla trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma, come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 360, comma 5, c.p.c.

    La Corte richiama la preclusione al sindacato sul fatto in presenza di doppia conforme, evidenziando che l'accertamento sulla reiterazione del comportamento favorevole non era utilmente censurabile in cassazione.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    A seguito del rigetto del ricorso incidentale, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei successivi aumenti retributivi previsti dalla disciplina collettiva, salvo diversa pattuizione o salvo che il lavoratore dimostri che l'eccedenza era stata attribuita come compenso speciale autonomamente giustificato.
  • L'uso aziendale di non assorbimento si configura quando il datore di lavoro adotti in modo costante e generalizzato un comportamento favorevole verso la generalità dei dipendenti; per la sua esistenza non è necessario un accordo novativo espresso tra le parti.
  • L'uso aziendale opera come fonte sociale di regolazione del rapporto di lavoro e, una volta formatosi, non può essere superato da una mera condotta unilaterale contraria del datore di lavoro.
  • La disdetta dell'uso aziendale è possibile, ma deve essere giustificata da un sopravvenuto mutamento delle circostanze e formalizzata con una dichiarazione chiara e indirizzata alla collettività dei lavoratori.
  • In caso di assorbimento del superminimo contestato, il giudice deve verificare se l'assetto migliorativo preesistente derivi da uso aziendale e, in tal caso, se la sua cessazione sia avvenuta con modalità rispettose di correttezza e buona fede.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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