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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09373/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna della società al risarcimento del danno in favore di alcuni dipendenti, pari alla differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata nei periodi indicati nei rispettivi ricorsi e il trattamento di integrazione salariale percepito, perché la sospensione dal lavoro e la contestuale collocazione in CIGS erano state ritenute illegittime. La società, ricorrente per cassazione, ha proposto venti motivi: ha denunciato varie nullità processuali per asserita omessa pronuncia, extrapetizione e motivazione apparente; ha contestato la qualificazione della domanda e l'estensione del giudizio a procedure e verbali diversi; ha invocato la prescrizione quinquennale, la pretesa rinuncia/inerzia dei lavoratori, la mancata costituzione in mora, l'applicabilità di norme sopravvenute sulla CIGS, l'onere probatorio in ordine alla illegittimità della sospensione e alla riduzione del danno, nonché la dedotta legittimità dei criteri di scelta e della mancata rotazione. La linea difensiva mirava, in sostanza, a escludere l'illegittimità della CIGS e, in subordine, a ridurre o azzerare il risarcimento.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato la condanna della società al risarcimento del danno nei confronti dei lavoratori. La Cassazione ritiene infondati o inammissibili tutti i motivi: esclude l'omessa pronuncia sulle questioni processuali, reputa inammissibili le censure che richiedono una nuova lettura degli atti o che sono coperte da doppia conforme, ribadisce che il credito risarcitorio del lavoratore per illegittima sospensione in CIGS è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non si perde per mera inerzia, conferma che il lavoratore non era tenuto a costituire in mora il datore di lavoro né a offrire la prestazione, e soprattutto avalla il giudizio di merito sulla assoluta genericità dei criteri di selezione dei lavoratori da sospendere. Ne consegue il mantenimento del risarcimento commisurato alla differenza tra retribuzione e integrazione salariale, oltre alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'eccezione di omessa pronuncia non è configurabile quando la Corte d'appello ha comunque dato risposta alla censura con motivazione sufficiente; inoltre il vizio di omessa pronuncia non è invocabile su questioni processuali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente perché esplicita le ragioni della ritenuta genericità dei criteri di scelta e dell'illegittimità della sospensione.

  • art. 414 c.p.c.

    Le censure che pretendono di riformulare il contenuto della domanda o di ridefinirne il petitum sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una diversa lettura del ricorso introduttivo.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte esclude la prescrizione quinquennale invocata dalla ricorrente e ribadisce che il credito risarcitorio per illegittima sospensione in CIGS è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale in quanto credito da inadempimento contrattuale.

  • art. 1175 c.c.

    La mera inerzia del lavoratore non integra, di per sé, perdita del diritto, mancando una condotta univoca di rinuncia.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede non consente di desumere una rinuncia tacita solo dal silenzio o dalla mancata iniziativa del creditore.

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    Il lavoratore, in caso di illegittima sospensione in CIGS, non è tenuto a costituire in mora il datore di lavoro mediante intimazione o richiesta scritta, essendo sufficiente l'illegittimità dell'atto di sospensione quale fonte della mora credendi.

  • art. 1, comma 7, l. n. 223 del 1991

    I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere devono essere specifici e trasparenti; il generico richiamo a esigenze tecnico-organizzative non basta e si traduce in discrezionalità illegittima. La genericità dei criteri si riflette anche sugli adempimenti collegati alla procedura.

  • art. 1, comma 8, l. n. 223 del 1991

    Rileva come criterio alternativo in ipotesi di mancata rotazione per ragioni tecnico-organizzative, ma la Corte non ritiene che nel caso concreto ciò sani la genericità dei criteri adottati.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 148 del 2015

    La doglianza fondata sulla disciplina sopravvenuta è ritenuta inammissibile perché non introduce un reale problema interpretativo della norma, ma richiede una rivalutazione del merito e dei fatti accertati.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti di un eventuale ridimensionamento del risarcimento grava sulla società; non è il lavoratore a dover dimostrare quali altri dipendenti sarebbero stati sospesi o come si sarebbe dovuto distribuire il periodo di CIGS.

  • art. 1227 c.c.

    La richiesta di riduzione del risarcimento per concorso del creditore o per conseguenze evitabili non è scrutinabile se la relativa questione non risulta ritualmente introdotta e trattata nei gradi di merito; in ogni caso la mera inerzia del lavoratore non basta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il lavoratore illegittimamente sospeso in CIGS può agire per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
  • In materia di CIGS, la mera inerzia del lavoratore non implica rinuncia al diritto né determina automaticamente la perdita della pretesa risarcitoria: serve una manifestazione univoca di volontà abdicativa.
  • L'illegittima sospensione del lavoratore in CIGS determina mora del datore di lavoro senza necessità di una formale costituzione in mora da parte del dipendente.
  • I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere devono essere effettivamente specifici, predeterminati e verificabili; il generico richiamo a esigenze tecnico-organizzative o produttive non soddisfa gli obblighi di trasparenza e consente una selezione eccessivamente discrezionale.
  • Se i criteri di selezione sono generici o illegittimi, il datore di lavoro non può ottenere la riduzione del danno invocando in via astratta una diversa distribuzione del periodo di CIGS senza provare concretamente i presupposti dell'ipotetico abbattimento.
  • In cassazione non sono scrutinabili le censure che si risolvono in una diversa lettura dei fatti, o che sono coperte da doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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