Cassazione Civile, Ordinanza n. 28012/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione allo stato passivo di un fallimento. Una banca aveva chiesto l'ammissione di due crediti: uno assistito da prelazione ipotecaria, derivante da un mutuo fondiario, e uno chirografario, relativo al saldo debitore di un conto corrente. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione di entrambe le voci; il tribunale, in sede di opposizione ex art. 99 l.fall., aveva rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che non fosse stata prodotta tempestivamente la documentazione del conto corrente munita di data certa e completa di tutti gli estratti, e, dall'altro, che le quietanze del mutuo dimostrassero un'erogazione inferiore a quella assunta a credito. Inoltre il tribunale aveva osservato che, anche ipotizzando il residuo credito riferito all'effettiva erogazione, gli estratti tardivamente prodotti mostravano un versamento in conto della prima erogazione tale da far apparire le somme richieste come duplicazione. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 99 l.fall., del combinato disposto degli artt. 101, comma 2, e 95, comma 3, l.fall., e dell'art. 2704 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, sostenendo di aver prodotto tempestivamente il contratto di conto corrente, di aver dimostrato l'anteriorità del rapporto rispetto al fallimento, di aver depositato in opposizione gli estratti conto completi e di aver fornito prova dell'effettiva erogazione del mutuo e dei successivi versamenti, sicché il credito avrebbe dovuto essere ammesso; ha inoltre censurato il mancato ricorso a c.t.u. contabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura di omesso esame si risolvesse in una critica al giudizio di fatto e alla valutazione delle prove compiuta dal tribunale, non sindacabile in cassazione se il fatto storico sia stato comunque considerato. Ha poi affermato che il preteso vizio di contraddittoria/sufficiente motivazione non è più configurabile nei termini prospettati, alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre rilevato che la mancata contestazione del curatore alla tardiva produzione documentale non elide la rilevabilità d'ufficio delle preclusioni istruttorie previste dall'art. 99 l.fall., norma caratterizzata da decadenza e da finalità acceleratoria. Infine, ha richiamato il principio per cui il creditore deve provare il titolo del proprio credito, mentre il pagamento è fatto estintivo la cui prova grava sul debitore; ma, una volta accertata la sussistenza di pagamenti idonei a estinguere specifiche poste, incombeva al creditore dimostrare in modo puntuale che residuasse un credito diverso e autonomo, cosa che nel ricorso non era stata fatta in modo specifico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base del ricorso di ammissione al passivo da parte del creditore
il ricorso in opposizione allo stato passivo deve contenere, a pena di decadenza, l'indicazione specifica dei documenti prodotti; la violazione delle preclusioni istruttorie è rilevabile d'ufficio
richiamato nel motivo di ricorso unitamente all'art. 95, comma 3, l.fall. per contestare il regime delle produzioni documentali
richiamato nel motivo di ricorso unitamente all'art. 101, comma 2, l.fall. per contestare il regime delle produzioni documentali
richiamato per sostenere la data certa del contratto di conto corrente prodotto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il nuovo testo consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non già per insufficienza o contraddittorietà della motivazione né per cattivo esame delle prove
richiamato per escludere che il vizio di motivazione possa sopravvivere come nullità della sentenza al di fuori delle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
richiamato nel controricorso in relazione alla procura speciale per il ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la censura in cassazione che si limiti a contestare l'omesso o non corretto esame dei documenti in realtà investe la valutazione di merito delle prove e non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili come vizi di legittimità la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, le preclusioni documentali e le decadenze previste dall'art. 99 l.fall. sono poste a tutela di interessi generali e sono rilevabili d'ufficio, anche se la controparte non le eccepisca.
- Il creditore che agisce per l'ammissione al passivo deve provare il titolo del proprio credito; il pagamento è fatto estintivo e la relativa prova grava sul debitore. Tuttavia, quando sia accertato un pagamento idoneo a estinguere una specifica posta, il creditore che pretenda un residuo deve dimostrare in modo puntuale che esso si riferisca a un credito diverso e ancora insoddisfatto.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata per supplire a una carenza di allegazione o di prova della parte, essendo la nomina del consulente rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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