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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1241/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza de L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto 41-bis autorizzando colloqui visivi mediante collegamento a distanza (videocolloqui) anche oltre il 31/12/2022, sulla base della circolare D.A.P. del 26/09/2022. Il Ministero deduce che la giurisprudenza di legittimità ammette i videocolloqui per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis solo in presenza di situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, e che il Tribunale avrebbe erroneamente esteso l'ammissibilità senza richiesta e prova di tali situazioni concrete.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ex art. 620 cod. proc. pen. Ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui i detenuti in regime 41-bis possono fruire dei colloqui a distanza soltanto se allegano e dimostrano situazioni concrete di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgerli in presenza. La circolare D.A.P. del 26/09/2022 non è stata ritenuta base giuridica idonea a derogare il principio consolidato; pertanto l'autorizzazione estesa dal Tribunale oltre la data del 31/12/2022 è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    art. 41-bis L. 26/07/1975 n.354

    Il regime differenziato comporta restrizioni che giustificano un controllo severo dei contatti esterni; la giurisprudenza richiede che ogni deroga (colloqui a distanza) per i detenuti 41-bis sia motivata da concrete situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza.

  • art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (misure emergenziali sui colloqui a distanza)

    art. 221, comma 10, d.l. 19/05/2020 n.34 conv. L. 17/07/2020 n.77

    Norma emergenziale che ha ammesso più ampia utilizzazione dei colloqui a distanza durante la fase pandemica; la giurisprudenza ha ritenuto tali disposizioni idonee a giustificare videocolloqui temporanei anche per 41-bis nei periodi di divieto generale alla circolazione.

  • art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15 (proroga disposizioni emergenziali fino al 31/12/2022)

    art. 16 d.l. 30/12/2021 n.228 conv. L. 25/02/2022 n.15

    Ha prorogato fino al 31/12/2022 le disposizioni emergenziali che avevano reso ammissibili i colloqui a distanza; la Corte segnala che cessata tale proroga le deroghe devono essere giustificate con situazioni concrete.

  • Circolare D.A.P. del 26 settembre 2022

    Circolare D.A.P. 26/09/2022

    Atto amministrativo interno che consente, per i detenuti in circuito media/alta sicurezza, la scelta tra colloqui in presenza o tramite videochiamata; la Corte osserva che la circolare non disciplina i detenuti in regime 41-bis e non è sufficiente a modificare il principio giurisprudenziale che richiede la prova di impossibilità o gravissima difficoltà.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    art. 620 c.p.p. (annullamento senza rinvio)

    Norma processuale che consente alla Corte di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato quando la decisione è manifestamente conforme al diritto o quando non sussistono profili da devolvere al giudice di merito; qui è stata utilizzata per annullare l'ordinanza del Tribunale.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis i colloqui a distanza sono ammissibili solo se il detenuto allega e dimostra situazioni concrete di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza.
  • Le circolari amministrative (es. D.A.P.) non possono da sole derogare a principi consolidati di giurisprudenza che limitano i diritti in relazione a esigenze di sicurezza: serve una base normativa o la prova concreta delle condizioni che giustificano la deroga.
  • Le misure emergenziali (come le norme predisposte durante la pandemia) possono temporaneamente ampliare l'accesso ai videocolloqui anche per 41-bis, ma tali eccezioni cessano con la fine della misura emergenziale, salvo singole e motivate valutazioni.
  • Il magistrato di sorveglianza che autorizza videocolloqui per detenuti 41-bis oltre i termini emergenziali deve motivare la decisione con riferimenti concreti alla impossibilità o alla gravissima difficoltà di svolgere colloqui in presenza e limitarne la durata temporale.
  • L'utilizzo di reti interne o di strumenti tecnici che riducono il rischio di comunicazioni illecite può essere un elemento valutabile, ma non esenta dalla necessità di provare le concrete esigenze di difficoltà o impossibilità per i colloqui in presenza.
  • In caso di controversie, la Corte di Cassazione è orientata ad annullare provvedimenti che estendono l'ammissibilità dei videocolloqui per 41-bis senza la necessaria motivazione probatoria.

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