Cassazione Penale, Sentenza n. 1241/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza de L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto 41-bis autorizzando colloqui visivi mediante collegamento a distanza (videocolloqui) anche oltre il 31/12/2022, sulla base della circolare D.A.P. del 26/09/2022. Il Ministero deduce che la giurisprudenza di legittimità ammette i videocolloqui per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis solo in presenza di situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, e che il Tribunale avrebbe erroneamente esteso l'ammissibilità senza richiesta e prova di tali situazioni concrete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ex art. 620 cod. proc. pen. Ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui i detenuti in regime 41-bis possono fruire dei colloqui a distanza soltanto se allegano e dimostrano situazioni concrete di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgerli in presenza. La circolare D.A.P. del 26/09/2022 non è stata ritenuta base giuridica idonea a derogare il principio consolidato; pertanto l'autorizzazione estesa dal Tribunale oltre la data del 31/12/2022 è stata annullata.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
art. 41-bis L. 26/07/1975 n.354
Il regime differenziato comporta restrizioni che giustificano un controllo severo dei contatti esterni; la giurisprudenza richiede che ogni deroga (colloqui a distanza) per i detenuti 41-bis sia motivata da concrete situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza.
art. 221, comma 10, d.l. 19/05/2020 n.34 conv. L. 17/07/2020 n.77
Norma emergenziale che ha ammesso più ampia utilizzazione dei colloqui a distanza durante la fase pandemica; la giurisprudenza ha ritenuto tali disposizioni idonee a giustificare videocolloqui temporanei anche per 41-bis nei periodi di divieto generale alla circolazione.
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15 (proroga disposizioni emergenziali fino al 31/12/2022)
art. 16 d.l. 30/12/2021 n.228 conv. L. 25/02/2022 n.15
Ha prorogato fino al 31/12/2022 le disposizioni emergenziali che avevano reso ammissibili i colloqui a distanza; la Corte segnala che cessata tale proroga le deroghe devono essere giustificate con situazioni concrete.
Circolare D.A.P. del 26 settembre 2022
Circolare D.A.P. 26/09/2022
Atto amministrativo interno che consente, per i detenuti in circuito media/alta sicurezza, la scelta tra colloqui in presenza o tramite videochiamata; la Corte osserva che la circolare non disciplina i detenuti in regime 41-bis e non è sufficiente a modificare il principio giurisprudenziale che richiede la prova di impossibilità o gravissima difficoltà.
art. 620 c.p.p. (annullamento senza rinvio)
Norma processuale che consente alla Corte di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato quando la decisione è manifestamente conforme al diritto o quando non sussistono profili da devolvere al giudice di merito; qui è stata utilizzata per annullare l'ordinanza del Tribunale.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis i colloqui a distanza sono ammissibili solo se il detenuto allega e dimostra situazioni concrete di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza.
- Le circolari amministrative (es. D.A.P.) non possono da sole derogare a principi consolidati di giurisprudenza che limitano i diritti in relazione a esigenze di sicurezza: serve una base normativa o la prova concreta delle condizioni che giustificano la deroga.
- Le misure emergenziali (come le norme predisposte durante la pandemia) possono temporaneamente ampliare l'accesso ai videocolloqui anche per 41-bis, ma tali eccezioni cessano con la fine della misura emergenziale, salvo singole e motivate valutazioni.
- Il magistrato di sorveglianza che autorizza videocolloqui per detenuti 41-bis oltre i termini emergenziali deve motivare la decisione con riferimenti concreti alla impossibilità o alla gravissima difficoltà di svolgere colloqui in presenza e limitarne la durata temporale.
- L'utilizzo di reti interne o di strumenti tecnici che riducono il rischio di comunicazioni illecite può essere un elemento valutabile, ma non esenta dalla necessità di provare le concrete esigenze di difficoltà o impossibilità per i colloqui in presenza.
- In caso di controversie, la Corte di Cassazione è orientata ad annullare provvedimenti che estendono l'ammissibilità dei videocolloqui per 41-bis senza la necessaria motivazione probatoria.
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