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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19526/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti avevano convenuto in giudizio la società finanziatrice chiedendo che fosse accertata la risoluzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto di un’autovettura. La vicenda era connessa a una polizza assicurativa collettiva abbinata al finanziamento, che avrebbe dovuto coprire il capitale residuo in caso di sinistro grave. Dopo un incidente stradale che aveva reso antieconomica la riparazione del veicolo, il finanziamento era stato estinto anticipatamente e i ricorrenti avevano sostenuto che l’assicurazione dovesse rimborsare le somme ancora dovute alla finanziatrice. La compagnia assicuratrice, però, aveva negato la copertura richiamando una clausola che escludeva l’indennizzo in caso di dolo o colpa grave del conducente. In primo grado la domanda era stata respinta, ritenendosi, tra l’altro, che l’assicurazione dovesse essere fatta valere nei confronti della compagnia non chiamata in giudizio e che tra finanziamento e polizza vi fosse un collegamento negoziale solo unilaterale. L’appello era stato dichiarato inammissibile. In cassazione i ricorrenti deducevano cinque motivi: omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del finanziamento e violazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea esclusione di un collegamento negoziale bilaterale tra finanziamento e polizza; ultrapetizione in relazione al rilievo sul mancato intervento in giudizio della compagnia assicuratrice; contraddittorietà della motivazione in punto di risoluzione ex art. 1453 c.c.; erronea condanna alle spese per mancata compensazione ex art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi, ritenendo il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nel ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorrente deve indicare espressamente i motivi di appello e riportare l’integrale motivazione dell’ordinanza di inammissibilità, per consentire il controllo sull’assenza di giudicato interno e sui limiti devoluti al giudice di legittimità. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto, perché il ricorso non riportava i motivi di appello né il contenuto integrale dell’ordinanza della Corte d’appello, ma solo un richiamo generico al gravame e al dispositivo dell’ordinanza. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo all’omessa pronuncia; la Corte non esamina il merito della censura perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È indicato come norma processuale sulla quale i ricorrenti fondano le censure di violazione di legge.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Per il ricorso contro la sentenza di primo grado dopo l’inammissibilità dell’appello è necessario riportare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.; la sua inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis è un presupposto processuale che deve essere specificamente richiamato nel ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, quando l’appello sia stato dichiarato inammissibile, è proponibile nei limiti e con gli oneri indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • art. 1453 c.c.

    È invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla pretesa contraddittorietà della decisione in punto di risoluzione del contratto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese di lite.

  • art. 1411 c.c.

    È evocato dai ricorrenti per qualificare la polizza come schema contrattuale a favore di terzo.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato nella motivazione come norma che impone la riproposizione delle questioni non accolte, rilevante per delimitare il thema decidendum in cassazione.

  • art. 329 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 346 c.p.c. per affermare che il giudizio di legittimità è limitato alle questioni già devolute in appello.

  • art. 6 CEDU

    La Corte richiama la giurisprudenza che esclude il contrasto tra l’onere di specificazione richiesto dall’art. 366 n. 3 c.p.c. e il diritto a un equo processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado dopo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, l’indicazione espressa dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. costituisce requisito di ammissibilità, perché serve a verificare l’assenza di giudicato interno sulle questioni dedotte.
  • La mancata riproduzione, almeno nei contenuti essenziali, dei motivi di appello e dell’ordinanza di inammissibilità impedisce alla Corte di cassazione di controllare i limiti della devoluzione e determina l’inammissibilità del ricorso ex art. 366, n. 3, c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità conseguente a inammissibilità dell’appello, non è consentito introdurre questioni o censure non già devolute al giudice di merito secondo le regole degli artt. 329 e 346 c.p.c.
  • L’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. non amplia il perimetro del giudizio di cassazione, che resta un mezzo a critica vincolata e non consente la deduzione del vizio di motivazione.
  • L’onere di specificazione richiesto per il ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado dopo il filtro d’appello è considerato compatibile con l’art. 6 CEDU perché è chiaro, prevedibile e funzionale alla funzione nomofilattica della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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