Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30265/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare promossa da un istituto di credito e da una successiva contestazione del piano di riparto. La società garante del concordato fallimentare del debitore esecutato e una fideiussora hanno sostenuto che la banca fosse già stata integralmente soddisfatta in forza di un accordo a saldo e stralcio e che, quindi, non avesse più diritto di concorrere al riparto del ricavato del compendio pignorato. In sede di rinvio la corte territoriale ha ritenuto che la liberatoria rilasciata alla società garante non avesse estinto gli obblighi della fideiussora e ha disposto una consulenza tecnica per quantificare l’eventuale credito residuo, prendendo come criteri l’originaria esposizione, gli interessi al minore dei tassi convenuti e i soli interessi legali dalla data del pignoramento. Con il ricorso per cassazione la banca ha censurato tale impostazione, deducendo violazione delle norme sui contratti bancari, sugli interessi, sull’ipoteca e sulla disciplina dell’esecuzione e del fallimento, perché la corte d’appello non avrebbe dovuto escludere il decorso degli interessi convenzionali pattuiti nei diversi rapporti bancari e, in ogni caso, la questione sarebbe stata decisa dalla sentenza non definitiva e non più rivedibile con l’impugnazione della sentenza definitiva. L’altra impugnazione, proposta dalla società garante e dalla fideiussora contro la sentenza non definitiva, è stata articolata in tre motivi e mirava a contestare la qualificazione dell’accordo come transazione limitata ai soli obblighi concordatari, ma è stata proposta solo dopo la sentenza definitiva.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi contro la sentenza non definitiva e quella definitiva, ritenendoli riferiti a un unico giudizio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso della società garante e della fideiussora contro la sentenza non definitiva perché tardivo: avendo esse formulato riserva di impugnazione, il ricorso doveva essere proposto unitamente a quello contro la sentenza definitiva e comunque entro il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza definitiva; la notifica del ricorso della banca contro la sentenza definitiva aveva fatto decorrere per loro il termine breve. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso della banca contro la sentenza definitiva, perché le doglianze riguardavano in realtà i criteri di quantificazione del credito già fissati dalla sentenza non definitiva; poiché tale sentenza non era stata tempestivamente impugnata, su quelle statuizioni si era formato il giudicato interno, precludendo ogni censura successiva. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione dei ricorsi è stata disposta perché impugnavano sentenze che, integrandosi reciprocamente, definivano un unico giudizio, in modo assimilabile a più impugnazioni contro la medesima sentenza.

  • art. 361 c.p.c.

    Quando è stata proposta riserva di impugnazione della sentenza non definitiva, il ricorso per cassazione contro tale sentenza deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con altro ricorso successivo che impugni altra sentenza non definitiva, ma sempre nel rispetto dell’unitarietà dei gravami.

  • art. 340 c.p.c.

    È richiamato in via analogica per affermare che la riserva di gravame impone la contestualità tra impugnazione della sentenza non definitiva e quella della sentenza definitiva.

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica dell’impugnazione equivale alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione.

  • art. 279 c.p.c.

    La pronuncia di sentenza non definitiva vincola il giudice sulle questioni decise e su quelle dipendenti, precludendo il riesame nella sentenza definitiva salvo tempestiva impugnazione.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso della banca, in relazione alla qualificazione e agli effetti dell’accordo negoziale.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla banca per sostenere la debenza degli interessi convenzionali pattuiti.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dalla banca in tema di disciplina degli interessi nei rapporti di mutuo.

  • art. 1842 c.c.

    Richiamato dalla banca in relazione all’apertura di credito bancaria e al regime degli interessi convenuti.

  • art. 2855 c.c.

    Richiamato dalla banca per sostenere che, nell’esecuzione individuale, la limitazione della collocazione ipotecaria degli interessi non comporta la sospensione del decorso degli interessi convenzionali, che continuerebbero almeno come chirografari per la differenza rispetto agli interessi legali fino al pagamento.

  • art. 510 c.p.c.

    Richiamato nel motivo della banca in relazione al piano di riparto nell’esecuzione forzata.

  • art. 55 l. fall.

    Richiamato per il diverso regime della sospensione degli interessi nel fallimento; la Corte rileva che la disciplina concorsuale non è automaticamente trasponibile all’esecuzione individuale contro il garante.

  • art. 1304 c.c.

    Richiamato nella precedente fase del giudizio per verificare se il fideiussore avesse inteso profittare della transazione stipulata da altri.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • l. n. 228 del 2012

    È richiamata quale fonte dell’integrazione normativa relativa all’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la parte ha formulato riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, il ricorso per cassazione avverso tale sentenza deve essere proposto unitamente all’impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, nel rispetto dell’unitarietà e concentrazione del gravame.
  • La notifica dell’impugnazione di una sentenza equivale, ai fini del termine breve, alla notifica della sentenza stessa anche per la controparte, con conseguente decorrenza del termine per impugnare per tutte le parti coinvolte.
  • Le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva vincolano il giudice nel prosieguo del processo: se non sono tempestivamente impugnate, su di esse si forma giudicato interno e non possono essere rimesse in discussione con l’impugnazione della sentenza definitiva.
  • Non è ammissibile censurare con ricorso contro la sentenza definitiva questioni che la sentenza non definitiva abbia già deciso, quando quest’ultima non sia stata impugnata nei modi e nei termini di legge.
  • Nell’individuare il residuo credito in una procedura esecutiva, la questione dei criteri di calcolo diventa definitivamente cristallizzata se è stata già decisa con sentenza non definitiva, con conseguente preclusione del successivo riesame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTitoli esecutivoRiscossioneFideiussioneMutuoApertura di creditoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.