Cassazione Civile, Ordinanza n. 20943/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di irrogazione di sanzioni relativo alle imposte ipotecaria e catastale dovute in relazione a un atto di compravendita immobiliare sottoposto a condizione sospensiva. Dopo il verificarsi delle condizioni sospensive, le parti avevano stipulato un atto ricognitivo dell'avveramento delle condizioni, presentato alla registrazione oltre il termine che l'Ufficio riteneva applicabile. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, per effetto del rinvio dell'art. 13 del d.lgs. n. 347/1990 alla disciplina dell'imposta di registro, dovessero applicarsi anche all'imposta ipotecaria e catastale gli artt. 19 e 69 del d.P.R. n. 131/1986, con conseguente obbligo di denuncia dell'avveramento della condizione entro il termine di legge e legittimità della sanzione per omessa/tardiva denuncia. Il Consorzio controricorrente sosteneva invece che la disciplina dell'imposta ipo-catastale è autonoma, che l'atto ricognitivo serve solo a cancellare l'indicazione della condizione sospensiva ai fini della pubblicità immobiliare e che, non essendo previsto un termine specifico per tale adempimento nel d.lgs. n. 347/1990, non può essere irrogata la sanzione prevista per l'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, in tema di imposta ipotecaria e catastale, l'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia del contratto traslativo non sia soggetto al termine dell'art. 19 d.P.R. n. 131/1986 e, conseguentemente, non sia applicabile la sanzione prevista dall'art. 69 dello stesso decreto, richiamabile solo nei limiti consentiti dall'art. 13 del d.lgs. n. 347/1990. La Corte ha valorizzato il dato testuale della disciplina delle imposte ipo-catastali, osservando che l'art. 7 del d.lgs. n. 347/1990 non contempla la cancellazione dell'indicazione della condizione sospensiva tra le annotazioni obbligatorie e che l'art. 9 del medesimo decreto sanziona soltanto le omissioni o i ritardi relativi alle trascrizioni o annotazioni obbligatorie. Ha quindi affermato che il rinvio dell'art. 13 riguarda accertamento, liquidazione, riscossione, prescrizione e procedimento sanzionatorio, ma non consente di estendere in via analogica il termine e la sanzione previsti per l'imposta di registro a una fattispecie non espressamente disciplinata per le imposte ipotecaria e catastale. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità del ricorso.
Prevede per l'imposta di registro la denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva entro un termine; la Corte esclude che tale termine valga automaticamente per l'imposta ipotecaria e catastale.
Sanzione per omessa denuncia in materia di imposta di registro; la Corte esclude la sua applicazione alle imposte ipotecaria e catastale nel caso esaminato.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che le imposte ipotecaria e catastale si applicano agli atti traslativi immobiliari e sono riscosse in relazione a tali atti.
Il rinvio alle norme dell'imposta di registro opera per accertamento, liquidazione, irrogazione delle sanzioni, modalità e termini della riscossione e prescrizione, ma non per individuare i comportamenti sanzionabili oltre quanto già previsto dal testo unico.
Le annotazioni obbligatorie devono essere richieste entro trenta giorni; la cancellazione dell'indicazione della condizione sospensiva ex art. 2668, terzo comma, c.c. non rientra tra tali annotazioni obbligatorie.
Disciplina le sanzioni per omissione o ritardo delle trascrizioni e annotazioni obbligatorie; non contempla la fattispecie della cancellazione dell'indicazione della condizione sospensiva.
Serve a cancellare l'indicazione della condizione negli atti trascritti quando l'avveramento risulti da dichiarazione della parte; l'atto ricognitivo ha questa funzione pubblicitaria.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472/1992
Richiamato per escludere l'applicazione analogica di una sanzione non espressamente prevista, in ossequio al principio di legalità in materia sanzionatoria.
art. 23 Cost.
Evocato dalla sentenza impugnata e nel ragionamento sulla riserva di legge in materia tributaria e sanzionatoria.
Richiamato dall'art. 7 d.lgs. n. 347/1990 come una delle annotazioni obbligatorie soggette al termine di trenta giorni.
Richiamato dall'art. 7 d.lgs. n. 347/1990 come una delle annotazioni obbligatorie soggette al termine di trenta giorni.
Richiamato dall'art. 7 d.lgs. n. 347/1990 come una delle annotazioni obbligatorie soggette al termine di trenta giorni.
Massime di principio
- Nel sistema delle imposte ipotecaria e catastale, il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro contenuto nell'art. 13 d.lgs. n. 347/1990 non consente di estendere automaticamente termini e sanzioni previsti per il registro a fattispecie non espressamente disciplinate dal testo unico delle imposte ipo-catastali.
- Le sanzioni tributarie non possono essere applicate in via analogica: se il testo normativo speciale non prevede il comportamento sanzionabile, non è possibile ricavarne la punibilità mediante rinvio a norme di un diverso tributo.
- L'atto ricognitivo dell'avveramento della condizione sospensiva, quando serve solo alla cancellazione dell'indicazione della condizione ai fini della pubblicità immobiliare, ha una funzione diversa dalla denuncia di avveramento prevista per l'imposta di registro.
- Per le annotazioni pubblicitarie, occorre distinguere tra formalità obbligatorie e formalità facoltative: solo le prime sono assistite da un termine legale e da una sanzione per omissione o ritardo.
- Il rinvio normativo a un diverso tributo può riguardare i procedimenti di accertamento, liquidazione e riscossione, ma non può supplire all'assenza di una previsione sostanziale specifica che individui il fatto sanzionabile.
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