Cassazione Civile, Ordinanza n. 18434/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato, anche quale rappresentante di un'associazione professionale, aveva agito per ottenere dalla società committente il pagamento dei compensi per attività legali svolte in controversie davanti a un arbitrato internazionale e a un giudice straniero. Sosteneva che vi fosse un accordo per remunerare la prestazione a tempo e che la documentazione prodotta fosse sufficiente a provare l'attività svolta e quindi il quantum dovuto. La società aveva contestato la domanda sostenendo la mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle attività e l'inidoneità dei prospetti orari unilaterali prodotti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due censure: (1) violazione degli artt. 2233 c.c. e 115 c.p.c., perché in mancanza di prova piena del quantum il giudice avrebbe dovuto fare ricorso a tariffe, usi o criterio equitativo; (2) violazione dell'art. 1988 c.c., perché la Corte d'appello non avrebbe attribuito valore di ricognizione/confessione a una e-mail con cui la società si scusava del mancato pagamento delle fatture e prometteva di saldare a breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambe le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di legittimazione concorrente dell'avvocato e dell'associazione professionale, affermando che, sulla base degli accordi interni e del conferimento dell'incarico, lo studio associato può essere autonomo centro di imputazione del rapporto e legittimato a chiedere i compensi. Sul primo motivo ha confermato che, nei giudizi per compensi professionali, incombe sul professionista la prova non solo del conferimento dell'incarico ma anche dell'effettivo svolgimento e dell'entità delle prestazioni; la Corte di merito aveva correttamente ritenuto insufficiente la produzione di prospetti orari unilateralmente predisposti e privi di riscontro oggettivo. Ha escluso anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di valutazione del materiale probatorio e non di utilizzazione di prove non introdotte dalle parti. Sul secondo motivo ha ribadito che la qualificazione di una dichiarazione come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. è rimessa al giudice di merito; nel caso concreto la e-mail era stata ritenuta troppo generica, perché priva di riferimento all'entità del debito e alle fatture oggetto della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I criteri di determinazione del compenso professionale presuppongono che sia già provata l'effettiva esecuzione della prestazione e la sua entità; in difetto di tale prova non si può procedere alla liquidazione secondo i criteri sussidiari invocati.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.
La ricognizione di debito richiede che il contenuto della dichiarazione sia tale da riferirsi in modo sufficientemente preciso al debito dedotto; l'apprezzamento del suo significato è riservato al giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È richiamato quale base del contributo unificato ulteriore conseguente al rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio per il pagamento di compensi professionali, il professionista deve provare non solo il conferimento dell'incarico, ma anche l'effettivo svolgimento delle attività e la loro consistenza, quando il credito sia specificamente contestato.
- Prospetti orari o conteggi predisposti unilateralmente dal creditore sono, di regola, insufficienti se non supportati da riscontri oggettivi o da ulteriori elementi istruttori.
- Se la prova dell'attività e del suo ammontare manca, i criteri sussidiari di liquidazione del compenso non possono essere applicati per colmare l'assenza di dimostrazione del credito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre per utilizzo di prove non acquisite al processo, non per contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L'accertamento circa la natura confessoria o ricognitiva di una dichiarazione scritta è devoluto al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica; la dichiarazione deve essere sufficientemente specifica rispetto al debito dedotto.
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