Cassazione Penale, Sentenza n. 38765/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Kolaj era stato condannato dal Giudice di Pace di Vigevano per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale), per fatti accertati a Garlasco il 02/07/2017. In sede di giudizio la difesa aveva prodotto un'istanza di sanatoria presentata il 21/09/2020, ma il GdP ritenne assente documentazione attestante l'effettiva regolarizzazione e pronunciò la condanna infliggendo una ammenda di euro 3.400 e condannando alle spese. Con ricorso per cassazione il difensore ha censurato la violazione dell'art. 103, comma 11, del D.L. n. 34/2020 (decreto 'Rilancio'), sostenendo che il processo doveva essere sospeso fino alla definizione della procedura di emersione/sanatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato la violazione dell'art. 103, comma 11, del D.L. n. 34/2020 perché il Giudice di Pace non ha sospeso il procedimento penale in presenza della procedura di emersione. Ha affermato che il giudice penale è tenuto a sospendere il processo fino alla conclusione dell'iter amministrativo innescato dalla domanda di regolarizzazione, anche quando l'istanza risulti presentata oltre i termini, lasciando la valutazione della tempestività alla sede amministrativa competente. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Vigevano in diversa persona fisica, con l'indicazione di sospendere il processo o comunque di valutare gli esiti della procedura di emersione.
Norme richiamate
Decreto-Legge 19/5/2020 n. 34 (decreto 'Rilancio'), art. 103 comma 11
«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.»
La Corte interpreta la norma come imponendo la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali (e amministrativi) fino alla conclusione della procedura di emersione avviata con la dichiarazione di regolarizzazione; la sospensione opera anche se la domanda appare tardiva e la verifica della tempestività è rimessa alla sede amministrativa.
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 10-bis
Articolo richiamato per la fattispecie contestata: ingresso e soggiorno illegale. Nel caso di specie il GdP aveva ritenuto integrata la fattispecie sulla base della mancanza di titolo di soggiorno.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Norma richiamata quale motivo di impugnazione in cassazione (violazione di legge). La Corte ha accolto la censura ex art. 606 lett. b) ritenendo violata la disposizione del D.L. n. 34/2020.
Codice di procedura penale, art. 623 comma 1 lett. d)
Norma che abilita la Corte di cassazione ad annullare con rinvio; sulla base di questa disposizione la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altro giudice di pace dello stesso ufficio.
Decreto-Legge n.137/2020 art. 23 comma 8
Richiamato per giustificare la trasmissione tempestiva della requisitoria scritta del Procuratore Generale; non incide sul merito ma attesta la regolarità del procedimento di impugnazione davanti alla Corte.
Massime di principio
- Se il difensore produce o risulta esercitata una domanda di regolarizzazione (emersione/sanatoria) ai sensi del D.L. n.34/2020, l'autorità giudiziaria penale deve sospendere il procedimento fino alla conclusione della procedura amministrativa.
- La sospensione prevista dall'art.103, comma 11, opera anche quando la domanda di regolarizzazione sembra essere stata presentata oltre i termini: la verifica della tempestività e dell'esito è rimessa alla sede amministrativa competente, non al giudice penale.
- Il difensore deve tempestivamente segnalare e documentare l'esistenza della procedura di emersione davanti al giudice penale e chiedere formalmente la sospensione; la mancata sospensione può determinare annullamento della sentenza in sede di cassazione.
- L'esclusione prevista dalla norma (illeciti di cui all'art.12 del D.Lgs. 286/1998) va considerata: per quegli illeciti la sospensione non si applica.
- In caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudice dovrà verificare l'esito amministrativo della procedura e, se prevista la sospensione, attendere la conclusione prima di decidere sul profilo penale.
- La presentazione tardiva della domanda di emersione non elimina l'obbligo di sospensione del processo penale; tuttavia, l'esito finale della procedura amministrativa resta determinante per l'ulteriore corso del procedimento penale.
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