Cassazione Civile, Ordinanza n. 27066/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasceva dalla successione della madre delle parti. In primo grado l'erede legittimario aveva ottenuto la riduzione di disposizioni testamentarie a favore delle sorelle, mentre era stata respinta la riconvenzionale di una delle convenute diretta ad accertare che un immobile formalmente intestato all'attore fosse in realtà stato donato dalla de cuius oppure acquistato e costruito con denaro materno. La Corte d'appello ha poi riformato la decisione, rigettando la domanda di riduzione dell'attore e ritenendo invece provata, per presunzioni, la natura liberale dell'acquisto dell'immobile intestato al ricorrente. Il ricorrente ha censurato la sentenza denunciando, da un lato, violazione dell'art. 564 c.c. per avere la Corte fondato l'accertamento della donazione su elementi presuntivi senza considerare ulteriori elementi istruttori, tra cui un mutuo contratto dal figlio e la richiesta di un prestito a un conoscente, che a suo dire dimostravano la sua capacità economica; dall'altro, nullità della motivazione per asserita totale carenza motivazionale, sostenendo che la Corte si fosse limitata a valorizzare la contraddittorietà della prova testimoniale e a sostituirla con indizi. Le resistenti hanno sostenuto la tardività del ricorso e la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha disatteso l'eccezione di tardività, applicando il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. nel regime transitorio della l. n. 69/2009, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2004. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la prova per presunzioni è ammissibile anche nella controversia in cui il legittimario agisce in riduzione, poiché in tale ambito egli assume la qualità di terzo rispetto al de cuius, e che il giudice di merito aveva correttamente applicato gli artt. 2727 e 2729 c.c. valorizzando indizi gravi, precisi e concordanti: la giovane età dell'attore al momento dell'acquisto, la sua qualità di studente e dunque la verosimile mancanza di capacità finanziaria, il rilascio quasi contestuale alla madre di una procura generale ampia sulla gestione di azienda e immobili, e il riferimento del testamento al bene come ancora appartenente alla de cuius. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale, perché non appariva affetta da anomalia motivazionale, e che le doglianze sulla prova testimoniale e sui prestiti erano comunque inammissibili o prive di decisività, non essendo dimostrato che tali somme fossero destinate all'acquisto o alla costruzione del bene. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Nel regime transitorio della l. n. 69/2009, per una causa introdotta in primo grado prima della riforma continua ad applicarsi il termine lungo annuale per impugnare.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
La norma transitoria ha consentito di mantenere applicabile il previgente termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. alle controversie introdotte prima della riforma.
In materia di azione di riduzione, la prova della liberalità può essere fornita anche mediante presunzioni, poiché il legittimario che agisce in riduzione è terzo rispetto al de cuius.
Viene richiamata per qualificare la presunzione come inferenza dal fatto noto al fatto ignoto secondo un ragionamento probabilistico fondato su una regola d'esperienza.
presunzioni gravi, precise e concordanti
Il giudice può fondare la decisione su presunzioni semplici solo se gli indizi sono specifici, significativi e tra loro convergenti; la valutazione è rimessa alla prudenza del giudice di merito, se congruamente motivata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è carente di specificità se non riproduce adeguatamente il contenuto delle prove testimoniali su cui fonda la censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio denunciabile riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omissione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
L'omessa considerazione di domande, eccezioni o motivi di appello può integrare un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, distinto dall'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di riduzione il legittimario agisce come terzo rispetto al de cuius, sicché la liberalità può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione della prova per presunzioni richiede un duplice passaggio: prima la selezione analitica degli indizi rilevanti, poi la loro valutazione complessiva e coordinata secondo il criterio della convergenza del molteplice.
- Ai fini dell'art. 2729 c.c. non occorre un nesso causale assolutamente necessario tra fatto noto e fatto ignoto; è sufficiente una inferenza probabilistica conforme all'id quod plerumque accidit.
- La motivazione è immune dal vizio di nullità se consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e supera il minimo costituzionale, anche quando non esamini analiticamente tutte le prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli mezzi istruttori o di mere difese.
- La censura in cassazione deve essere specifica: se si lamenta l'omesso esame di testimonianze o documenti, occorre indicarne compiutamente il contenuto e spiegare perché il fatto storico trascurato sarebbe stato decisivo.
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