Cassazione Civile, Ordinanza n. 24218/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto al giudice di merito il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria. Il Tribunale di Genova aveva respinto tutte le domande, ritenendo non credibili le dichiarazioni del richiedente per incongruenze e mancanza di documenti; aveva escluso la protezione sussidiaria perché nell'area di provenienza, indicata nell'Edo State, non risultava un conflitto armato; aveva negato anche la protezione umanitaria, reputando insufficiente la sola allegazione di povertà e marginale l'integrazione in Italia. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali e del d.lgs. n. 251/2007 per mancata cooperazione istruttoria sulla situazione dell'Edo State e per omessa considerazione del periodo trascorso in Libia; 2) violazione delle norme interne e convenzionali sulla protezione sussidiaria per mancato accertamento officioso della situazione del Paese di origine e della possibilità di protezione al rientro; 3) violazione della disciplina sulla protezione umanitaria per omessa comparazione tra integrazione in Italia e condizioni nel Paese di origine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli strettamente connessi, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Genova, in diversa composizione, affinché rinnovi l'esame dei presupposti della protezione sussidiaria applicando il principio per cui il giudice deve svolgere un'effettiva cooperazione istruttoria e indicare le fonti informative aggiornate utilizzate. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 2 e 10 Cost.
richiamati a sostegno delle censure sulla protezione internazionale e sul dovere di tutela dei diritti fondamentali
artt. 2, 5, 7 d.lgs. n. 251/2007
richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione di credibilità e il diniego delle forme di protezione
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
la protezione sussidiaria richiede un accertamento officioso e aggiornato della situazione del Paese di provenienza in relazione alla minaccia grave derivante da violenza indiscriminata in conflitto armato
richiamati come parametri di censura per omessa considerazione di fatti e carenze motivazionali
artt. 3 e 9 CEDU
richiamati dal ricorrente in relazione alla protezione sussidiaria e al rischio in caso di rimpatrio
richiamato con riferimento al dovere di esame della domanda di protezione e alla comparazione dei fatti allegati
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
richiamato in relazione alla protezione umanitaria
artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286/1998
richiamati dal ricorrente a fondamento della domanda di permesso per motivi umanitari
art. 8 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione umanitaria
Massime di principio
- In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice di merito deve svolgere una cooperazione istruttoria officiosa sul Paese di origine, anche quando dubiti della credibilità del racconto, purché il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi della domanda.
- L'accertamento della sussistenza di una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ma deve essere sorretto da fonti informative aggiornate e specificamente indicate nel provvedimento.
- La motivazione che neghi la protezione sussidiaria limitandosi a un'affermazione apodittica sull'assenza di conflitto armato, senza indicare le fonti internazionali o informative consultate, integra violazione di legge ed è censurabile in cassazione.
- Quando sia dedotta anche la protezione umanitaria, la relativa comparazione tra situazione personale in Italia e condizioni nel Paese di origine resta assorbita se il giudice di legittimità annulla la decisione per vizi che impongono un nuovo esame della protezione maggiore e più specifica.
- La mancata produzione documentale o la ritenuta scarsa credibilità non esonerano il giudice dall'obbligo di verificare officiosamente la situazione oggettiva del Paese di provenienza ai fini della protezione sussidiaria.
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