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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27331/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento di illecito amministrativo elevato a seguito di ispezione amministrativa, con cui veniva contestata la violazione delle norme sui tempi di guida e sulle pause previste dal Regolamento CE n. 561/2006 e dall'art. 174 C.d.S. al conducente di un autoveicolo adibito al trasporto su strada e, in solido, al soggetto responsabile. I ricorrenti sostenevano in origine la nullità e illegittimità dell'accertamento per difetto di potere dell'Ispettorato del lavoro, assumendo che la competenza sanzionatoria spettasse solo agli organi di polizia stradale e agli altri organi indicati dall'art. 12 C.d.S. e dall'art. 57 c.p.p. Nel merito, contestavano la sussistenza dell'illecito, deducendo che nel conteggio dei tempi di guida non dovessero essere inclusi i brevi intervalli dedicati ad attività diverse dalla guida, in particolare carico e scarico delle merci, e invocavano anche la mancata applicazione della tolleranza di calcolo prevista dalla Decisione n. 3579 del 7 giugno 2011 della Commissione europea. Davanti alla Cassazione hanno articolato tre motivi: violazione degli artt. 12 d.lgs. 285/1992 e 57 c.p.p. per difetto di potere sanzionatorio dell'Ispettorato; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta erronea inclusione nel tempo di guida delle attività diverse dalla guida e sulla tolleranza di calcolo; violazione dell'art. 174 C.d.S. e degli artt. 4 e 7 del Regolamento CE n. 561/2006, sempre in relazione al computo delle attività di carico e scarico come tempo di guida.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in materia di violazioni del Regolamento CE n. 561/2006 e dell'art. 174 C.d.S., l'Ispettorato del lavoro ha competenza non solo di accertamento ma anche sanzionatoria, in ragione della duplice finalità della disciplina, volta sia alla sicurezza stradale sia alla tutela dei lavoratori del settore autotrasporto. Ha inoltre rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, chiarendo che il tempo dedicato al carico e allo scarico delle merci costituisce "altra mansione" e quindi orario di lavoro, non interruzione/riposo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, sicché deve essere computato nel tempo di guida o, comunque, non può essere sottratto dal calcolo delle pause utili. La Corte ha anche escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che il Tribunale aveva implicitamente respinto la tesi difensiva incompatibile con la propria soluzione di merito. Conseguentemente, ha confermato la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 Regolamento (CE) n. 561/2006

    interruzione di almeno 45 minuti consecutivi

    La pausa è valida solo se costituisce effettiva interruzione dall'attività lavorativa; non sono utili i periodi in cui il conducente svolge altre mansioni, come carico e scarico.

  • art. 4 Regolamento (CE) n. 561/2006

    L'interruzione è il periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e serve unicamente al riposo; le altre mansioni includono attività diverse dalla guida, rilevanti come orario di lavoro.

  • art. 174 d.lgs. 285/1992

    comma 2; comma 4; comma 13

    La norma sanziona le violazioni dei regolamenti comunitari sui tempi di guida e attribuisce poteri di controllo e sanzione anche agli ispettori del lavoro, in ragione della duplice finalità di sicurezza stradale e tutela del lavoratore.

  • art. 12 d.lgs. 285/1992

    La tesi secondo cui solo gli organi di polizia stradale avrebbero competenza esclusiva è stata disattesa, perché l'art. 174 C.d.S. prevede una competenza concorrente/complementare per le specifiche violazioni.

  • art. 57 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di competenza degli organi accertatori, ma ritenuto non ostativo al potere degli ispettori del lavoro nelle violazioni considerate.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il veicolo della censura per violazione di legge nei primi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato il veicolo della censura per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di tempi di guida degli autotrasportatori, la disciplina europea va interpretata tenendo conto della sua duplice finalità: tutela della sicurezza stradale e protezione delle condizioni di lavoro dei conducenti.
  • La competenza ad accertare e sanzionare le violazioni dell'art. 174 C.d.S. non è riservata in via esclusiva agli organi di polizia stradale, ma può spettare anche agli ispettori del lavoro, nei limiti della disciplina speciale.
  • Ai fini dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 561/2006, costituisce interruzione solo il periodo in cui il conducente è effettivamente sottratto sia alla guida sia ad altre mansioni; il tempo dedicato a carico e scarico merci o ad altre attività lavorative resta tempo di lavoro e non pausa utile.
  • L'omessa trattazione espressa di un motivo non integra omessa pronuncia quando la decisione di merito adottata presuppone logicamente il rigetto implicito della questione, e tale rigetto può essere censurato solo come errore di diritto o difetto motivazionale nei limiti del decisum implicito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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