Ordinanza n. 500/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'atto d'integrazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 2, c. 1, DL n. 45/2025, giusta DD.DD. nn. 510/2020 e 783/2020, per la classe di concorso B018 (Laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), pubblicato in data 11.07.2025 con prot. m pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE U. OOSJ27S; e di ogni altro atto preordinato, sotteso, connesso e conseguente, ivi inclusi, ove occorra, se e i quanto lesivi dei diritti della ricorrente, del Bando di Concorso DD 2575/2023, dei verbali della Commissione esaminatrice nonché, ai sensi dell'art. 116 CPA per 3) la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla istanza di accesso agli atti del 11.07.2025 alla procedura concorsuale di reclutamento docenti di cui al concorso bandito con DD 2575/2024 da ultimo aggiornato mediante l'atto d' integrazione graduatoria per la classe di concorso B018 (Laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), pubblicato in data 11.07.2025 con prot. m pi. AOODRCA. REGISTRO UFFIClALE U. OOSJ27S, per l'ostensione di tutte le dichiarazioni di possesso titoli con le eventuale copia degli stessi, se allegati alla domanda di partecipazione al concorso, specie con riferimento ai titoli “CLIL”, dei seguenti candidati: Spinella Alessia, Capezzuto Paola, D'Angelo Pasqualino, Pipolo Manuela, Raucci Rosa Maria, Petroli Luigi, e Corcione Catia, tutti elencati nell'integrazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 45/2025, pubblicata in data 11.07.2025; PER la condanna della Amministrazione intimata alla esibizione di tutti gli atti richiesti con la medesima istanza; PER la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'accesso richiesto e, per gli effetti, ai sensi dell'art. 22 e segg. della L.n.241/90, a prendere visione ed estrarre copia dei documenti oggetto dell'istanza del 11.07.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PARISI FEDERICA il 19\12\2025 : Impugnazione 1) dell’l'atto d' integrazione graduatoria ai sensi dell'art. 2, c. 1, DL n. 45/2025 con DD.DD. 510/2020 e 783/2020 per la classe di concorso B018 (Laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), pubblicato in data 11.07.2025 con prot. m pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE U. OOSJ27S; 2) e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi inclusi, ove occorra, anche del Bando di Concorso DD 2575/2024, dei verbali della Commissione esaminatrice, ed ogni altro atto connesso, preordinato e conseguente, anche se non conosciuto nonché, con i presenti motivi aggiunti, unitamente agli atti impugnati in via principale, per quanto utile e/o necessario i verbali della Commissione per l'esame dei titoli nel concorso, nonché le schede individuali di valutazione dei titoli dei concorrenti, nella parte in cui non è stata accordata alla ricorrente, Parisi Federica, la precedenza sugli altri concorrenti, con conseguenziale accertamento del diritto della ricorrente, di essere inserita nella graduatoria, in conseguenza dell’esatto ricalcolo del punteggio titoli attribuito ai concorrenti, anche, tra l’altro per erronea valutazione CLIL rilasciati dal Scuole Superiori Linguistiche e non da Università;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di integrazione della graduatoria per la classe di concorso B018, nella parte relativa all'attribuzione dei punteggi per titoli CLIL e alla posizione della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'integrazione della graduatoria relativa alla classe di concorso B018 e gli atti della procedura concorsuale, chiedendo anche l'accesso agli atti e ai titoli dichiarati da alcuni candidati. Con i motivi aggiunti ha contestato i verbali e le schede di valutazione dei titoli, deducendo l'erronea attribuzione di punteggi per titoli CLIL rilasciati da scuole superiori di mediazione linguistica anziché da università statali o non statali legalmente riconosciute. Ha chiesto il ricalcolo dei punteggi, la conseguente precedenza in graduatoria e l'ammissione con riserva. Il provvedimento impugnato è stato contestato anche sotto il profilo dell'illegittima mancata rimodulazione della graduatoria dopo l'attribuzione dei punteggi ritenuti non riconoscibili.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare con riferimento alla domanda di annullamento della graduatoria. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, condividendo l'orientamento secondo cui il titolo CLIL rilasciato da una scuola superiore di mediazione linguistica, e non da un'università statale o non statale legalmente riconosciuta, non consente il riconoscimento del relativo punteggio. In presenza di un'attribuzione illegittima, l'amministrazione deve rimodulare la graduatoria, anche d'ufficio o su istanza dei concorrenti portatori di interessi contrapposti. L'attribuzione precedente del punteggio non determina un legittimo affidamento né può fondare una disparità di trattamento, poiché un'assegnazione illegittima non costituisce parametro di legittimità dell'esercizio successivo. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ritenuto prevalente la posizione della ricorrente, anche per evitare il protrarsi dell'apparente legittimità dell'attribuzione di punteggi fondati su titoli inefficaci. Ha quindi disposto la sospensione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, con rimodulazione dei punteggi e decurtazione di quelli attribuiti ai controinteressati per CLIL non riconoscibili, ammettendo la ricorrente con riserva. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 17 giugno 2026 e ha condannato l'amministrazione al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'atto di integrazione della graduatoria impugnato.
È richiamato quale fondamento della domanda di annullamento della graduatoria.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente dalla ricorrente.
È richiamato per la domanda di accesso agli atti e per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione.
art. 22 e seguenti l. 241/1990
Sono richiamati quale fondamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti oggetto dell'istanza di accesso.
DD.DD. 510/2020 e 783/2020
Sono richiamati quali atti regolatori della graduatoria relativa alla classe di concorso B018.
DD 2575/2024
È il bando della procedura concorsuale di reclutamento docenti cui si riferiscono gli atti impugnati.
Massime di principio
- Un titolo di formazione CLIL rilasciato da una scuola superiore di mediazione linguistica, anziché da un'università statale o non statale legalmente riconosciuta, non è valutabile ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio concorsuale.
- Quando un punteggio concorsuale è stato attribuito illegittimamente per un titolo non riconoscibile, l'amministrazione deve rimodulare la graduatoria previa decurtazione del punteggio, anche d'ufficio o su istanza dei concorrenti titolari di interessi contrapposti.
- L'attribuzione precedente e illegittima di un punteggio non genera un legittimo affidamento in capo al candidato beneficiario e non può essere invocata quale parametro per pretendere la conservazione dell'illegittimità o dedurre disparità di trattamento.
- In sede cautelare, il rischio di protrazione di una posizione solo apparentemente legittima, fondata su un punteggio attribuito per un titolo inefficace, può giustificare la sospensione della graduatoria nei limiti dell'interesse del ricorrente e la rimodulazione provvisoria dei punteggi, con ammissione con riserva.
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