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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12549/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria di un immobile confinante conveniva in giudizio l'altro proprietario sostenendo che, da circa tredici anni, questi attraversasse senza titolo il suo terreno passando dal cancello su una determinata via, pur in assenza di una servitù di passaggio. Chiedeva quindi l'accertamento negativo della servitù, la cessazione delle condotte e il risarcimento del danno. Il convenuto resisteva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice per tardiva costituzione e, nel merito, affermava di avere, insieme ai suoi danti causa, utilizzato da decenni il tratto di terreno in modo continuo e visibile, realizzando e utilizzando opere e impianti (passaggio, parcheggio, elettrodotto, cavidotti, tubazioni, cisterna, deposito materiali, sciorinamento panni, ecc.). In via riconvenzionale domandava l'accertamento dell'intervenuta usucapione della comproprietà di una porzione di terreno e dell'acquisto per usucapione di plurime servitù prediali a favore del proprio immobile. Il tribunale rigettava l'eccezione preliminare ma accoglieva la domanda principale e respingeva le domande riconvenzionali; la corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi, deducendo violazioni di norme sulla prova e sul riparto dell'onere probatorio, omesso esame/travisamento di fatti decisivi, errata valutazione delle prove testimoniali e documentali, erronea qualificazione della tolleranza, errata esclusione della rilevanza della promessa di vendita e delle istanze istruttorie, nonché violazione delle norme invocate sull'usucapione e sulle servitù.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Il ricorrente aveva indicato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato nei termini copia della sentenza munita della relata di notifica, né tale documento risultava prodotto dalla controricorrente o acquisito tramite fascicolo d'ufficio. La Corte ha escluso la possibilità di sanare tale omissione con produzione tardiva e ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati richiama, in caso di definizione conforme alla proposta, la disciplina sull'abuso del processo e sulle relative conseguenze, ma non comporta applicazione automatica delle sanzioni.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Chi afferma nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata ha l'onere di depositarne copia munita della relata di notifica entro il termine di legge; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    La mancata produzione nei termini della sentenza notificata non può essere recuperata con produzione successiva tardiva.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza rileva ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    Le sanzioni per abuso del processo non si applicano automaticamente nel caso di improcedibilità definita in conformità alla proposta, dovendo valutarsi il caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito; la censura mirava al riparto dell'onere della prova nella negatoria servitutis e nell'usucapione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito; la censura denunciava l'erronea valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito; la censura denunciava una supposta cattiva valutazione del materiale probatorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito; la censura riguardava la pretesa carenza di motivazione.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito; il ricorrente contestava la qualificazione delle condotte come tolleranza.

  • artt. 1031, 1069 e 1079 c.c.

    Richiamati nei motivi, ma non esaminati nel merito; attinenti alla disciplina delle servitù e alla loro tutela.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito; la censura denunciava omessa pronuncia su domande e istanze istruttorie.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito; evocato in relazione alla gestione delle preclusioni e dei documenti tardivi.

  • art. 294, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non esaminato nel merito; la censura concerneva la produzione di documenti e le preclusioni processuali.

Massime di principio

  • Se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare tempestivamente copia autentica della sentenza con la relata di notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • L'onere di deposito della sentenza notificata non può essere eluso né sanato con una produzione tardiva successiva al termine di legge.
  • La declaratoria di improcedibilità assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche quando essi investano valutazioni probatorie, motivazione o qualificazione giuridica della domanda.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la condanna per abuso del processo non discende automaticamente dalla definizione conforme alla proposta, ma richiede una valutazione del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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