Cassazione Penale, Sentenza n. 16175/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) vizio di violazione di legge e motivazione: contestazione della qualificazione dell'opera come non precaria e quindi soggetta a titolo abilitativo (affermazione della Corte che l'opera fosse consistente - piattaforma di circa 64 mq, 1 m di altezza, pavimentazione in blocchi di cemento, gazebo bullonato su area commerciale in zona vincolata - mentre il ricorrente sostiene che si trattava di opera temporanea, removibile e non fissata al suolo; eccezione sull'utilizzo di risultanze di altro procedimento penale per fatto diverso e prescritto); 2) vizio in relazione all'art. 131-bis c.p.: censura della valutazione in ordine all'abitualità e rilevanza di precedenti comportamenti (si sostiene che non vi fosse precedente specifico ostativo, che l'opera fosse temporanea, non dannosa ed era stata rimossa, circostanza che avrebbe dovuto essere considerata ai fini della non punibilità per particolare tenuità).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato la qualificazione dell'opera come non precaria sulla base della sua consistente volumetria e destinazione commerciale, richiamando orientamenti di legittimità secondo cui la precarietà richiede un'intrinseca destinazione temporanea non desumibile solo dai materiali o dalla removibilità. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto legittimo considerare precedenti e condotte analoghe, anche se dichiarate prescritte o accertabili incidentalmente, ai fini della valutazione dell'abitualità ostativa all'applicazione della causa di non punibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)
art. 44 lett. c); art. 3; art. 6, comma secondo, lett. b)
La Corte ha interpretato le disposizioni in tema di titoli abilitativi stabilendo che la condizione di precarietà per esentare dal permesso di costruire richiede un'effettiva destinazione intrinseca a uso temporaneo e rimozione immediata al venir meno della funzione; non rilevano da soli i materiali o la removibilità.
D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 5, comma 1 (conv. L. 73/2010)
Richiamato quale modifica normativa che ha inciso sulla disciplina della precarietà e degli interventi esenti da permesso; conferma il criterio della destinazione intrinseca e temporaneità oggettiva.
Codice penale
art. 131-bis c.p.; art. 185 c.p.
Art. 131-bis: la Corte ha ritenuto che ai fini della valutazione dell'abitualità (ostativa alla non punibilità per particolare tenuità) possono essere considerate più condotte della stessa indole anche se prescritte o accertabili incidentalmente. Art. 185: richiamato quale principio per cui il rilievo storico di reati prescritti può persistere ai fini civili e valutativi.
Codice di procedura penale
Permette di gravare il ricorrente delle spese del procedimento all'esito dell'inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di tale norma.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, confermando che non si ravvisa colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per escludere l'obbligo di un titolo abilitativo per un manufatto edilizio non basta la sua removibilità o l'uso di materiali non usuali: occorre provare che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare esigenze contingenti e sia immediatamente rimovibile al venir meno della funzione.
- La consistenza materiale, la destinazione d'uso (es. commerciale), l'ancoraggio e la rimozione con mezzi meccanici sono elementi che possono far ritenere l'opera non precaria e quindi assoggettata al permesso di costruire.
- Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) il giudice può valutare anche precedenti o condotte analoghe dichiarate prescritte o accertabili incidentalmente per stabilire l'abitualità; la prescrizione non cancella la rilevanza storica del fatto ai fini della valutazione della gravità o dell'abitualità.
- La rimozione successiva dell'opera non esclude automaticamente la responsabilità penale né l'irrilevanza della condotta se sussistono elementi che denotano una costante finalizzazione e ripetizione di comportamenti analoghi.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi (es. Cassa delle Ammende); quindi valutare con attenzione la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporre ricorso.
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