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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26395/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società cessionaria di un credito ipotecario aveva chiesto la risoluzione di un concordato preventivo omologato, con contestuale dichiarazione di fallimento della debitrice, deducendo che le obbligazioni concordatarie non erano state adempiute entro il termine fissato nel decreto di omologa. In particolare, sosteneva che, decorso il termine triennale previsto per l’ultimazione dei lavori e la vendita degli immobili, i creditori non erano stati soddisfatti se non in misura irrisoria e l’assuntore non aveva ancora completato i fabbricati. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non grave l’inadempimento; la corte d’appello aveva confermato, qualificando il piano come concordato misto, in cui il pagamento era condizionato all’ultimazione e vendita degli immobili, e affermando che il termine non fosse perentorio. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: violazione di giudicato interno e degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. sulla qualificazione del concordato; violazione degli artt. 137 e 186 l.fall. e dell’art. 24 Cost. in tema di decorrenza del termine annuale per chiedere la risoluzione; contraddittorietà della motivazione sulla natura del concordato; carenza e illogicità motivazionale sulla partecipazione del creditore al ritardo nell’esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non cogliere la ratio decidendi perché, pur contestando la natura mista del concordato, non indicava in modo specifico la tempistica dei pagamenti; il secondo e il terzo motivo erano parimenti generici e non confrontavano correttamente la decisione impugnata, incentrata sull’assenza di una scansione temporale dei pagamenti e sulla conseguente decorrenza del termine per l’azione di risoluzione dalla liquidazione dei beni; il quarto motivo era inammissibile sia perché formulato in modo non conforme al novellato art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché mirava a una rivalutazione del merito. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    reclamo ex art. 26 l.fall.

    regola il reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia concorsuale.

  • art. 186 l.fall.

    istanza di risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.

    la decisione impugnata ha ritenuto che, in un concordato privo di una specifica tempistica dei pagamenti, il termine per agire per la risoluzione non decorra dal solo termine di ultimazione dei lavori ma dalla liquidazione dei beni; la Cassazione ha però dichiarato inammissibili le censure che contestavano tale impostazione.

  • art. 324 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

    richiamato come parametro del giudicato interno sulla qualificazione del concordato.

  • art. 2909 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

    richiamato come norma sul giudicato sostanziale, invocata per sostenere che la qualificazione del concordato fosse coperta da giudicato.

  • art. 137 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 186 l.fall. e 24 Cost.

    richiamato come norma interpretativa del contratto/piano, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 186 l.fall. e 24 Cost.

    invocato a sostegno della censura sul diritto di azione per la risoluzione del concordato.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la Corte osserva che i motivi formulati come vizio motivazionale non rispettano i parametri del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. e in parte sollecitano una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta ex art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    comporta l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

    richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; una censura che si limiti a riproporre la propria ricostruzione dei fatti o a contestare in modo generico la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sono inammissibili le doglianze che non rispettano i limiti del sindacato sulla motivazione e che mirano a un riesame del compendio istruttorio.
  • In tema di risoluzione del concordato preventivo, quando il piano non preveda una data specifica di scadenza dell’ultimo pagamento e l’adempimento sia collegato alla liquidazione dei beni, la questione della decorrenza del termine per chiedere la risoluzione va correlata all’esaurimento delle operazioni liquidatorie, non al solo decorso del termine previsto per singole attività esecutive.
  • La qualificazione del piano concordatario e la ricostruzione della tempistica degli adempimenti devono essere censurate con indicazioni puntuali e autosufficienti; la mera affermazione dell’esistenza di un termine contrattuale o di un inadempimento non basta se non si specifica la scansione degli obblighi assunti.
  • Se il ricorrente omette di indicare con precisione gli elementi fattuali decisivi su cui fonda la doglianza, il ricorso difetta di specificità e autosufficienza e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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