Cassazione Penale, Sentenza n. 26978/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lamaj impugnava la sentenza d'appello per più motivi: 1) il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore (contestando motivazione apparente); 2) vizi nella commisurazione della pena base e nell'applicazione degli aumenti per l'aggravante (numero di persone) e per la continuazione; 3) omissione di parcellizzazione del quantum di pena tra i due reati originari (capo B.1 e B.5) e applicazione indistinta dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 senza indicare il contributo di ciascuno; 4) motivazione per relationem, ossia mero rinvio alla prima sentenza senza autonoma valutazione; 5) illegittimità dell'applicazione, senza concreto accertamento, della pena accessoria dell'espulsione a pena espiata in mancanza di verifica della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00. Nel dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché il legittimo impedimento non era stato comunicato tempestivamente né corredato delle specifiche ragioni e dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 c.p.p.; il secondo motivo è manifestamente infondato perché la prima sentenza aveva già commisurato la pena in misura vicina al nuovo minimo edittale (anni sei) in favore del reo e l'assorbimento del capo B.5 nel capo B.1 esclude autonomia per la valutazione della continuazione; il terzo e il quinto motivo sono inammissibili perché non dedotti nei motivi originari di appello o non consequenziali rispetto all'annullamento in Cassazione (limiti del thema decidendum dopo annullamento con rinvio); il quarto motivo è inammissibile perché, nel concreto, la conferma di una pena in misura prossima al minimo edittale non viola i limiti della pronuncia di annullamento. In sostanza la Corte ha ritenuto legittime le valutazioni di merito del giudice di rinvio e ha escluso la riapertura di questioni non strettamente connesse al motivo che aveva determinato l'annullamento.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma centrale sul traffico di stupefacenti; la sua previsione di un minimo edittale originario (otto anni) è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità dalla Corte costituzionale (sent. n. 40/2019) nella parte in cui impediva l'applicazione del minimo di sei anni per fatti 'di confine'; la Corte ha applicato il principio favor rei alla commisurazione della pena.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 6
Prevede aggravante per i fatti commessi da tre o più persone; la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento applicato ma ha richiamato in giurisprudenza la necessità, quando pertinente, di indicare il contributo individuale di ciascun coimputato.
Prevede l'espulsione a pena espiata; la Corte ha sottolineato che l'applicazione di tale misura accessoria richiede accertamento della pericolosità sociale, salvo che la questione sia già coperta da giudicato.
Criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia operato correttamente la valutazione discrezionale ai sensi di tale articolo (tenendo conto gravità, quantità droga, ruolo dell'imputato).
Codice di procedura penale, art. 420-ter, comma 5
Riferito alla impossibilità assoluta di comparire per il difensore per impegno professionale: la giurisprudenza richiede tempestiva comunicazione e specifiche allegazioni; la Corte ha applicato questi criteri per dichiarare infondato il primo motivo.
Codice di procedura penale, art. 102
Disciplina la sostituzione del difensore; la mancata indicazione dell'impossibilità di ricorrere a un sostituto è stata considerata elemento che preclude il riconoscimento del legittimo impedimento.
Codice penale, art. 2, comma 4
Principi sulla successione delle leggi nel tempo: l'imputato ha diritto al beneficio della legge penale più favorevole successiva al fatto fino a sentenza definitiva; richiamato per giustificare il nuovo parametro minimo edittale dopo la pronuncia costituzionale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 7, par. 1
Principio che l'imputato abbia diritto di beneficiare della legge penale successiva più favorevole; utilizzato insieme alla normativa interna per la rideterminazione della pena dopo la declaratoria di incostituzionalità.
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce l'onere delle spese a carico della parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e fissato la sanzione per la Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 40/2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 73 comma 1 che prevedeva il minimo edittale di otto anni, rendendo applicabile il minimo di sei anni per fattispecie 'di confine'; la pronuncia ha importato la necessità di riesame del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio solo il trattamento sanzionatorio, il giudizio di rinvio è limitato alla rideterminazione della pena e non consente al ricorrente di sollevare nuovi motivi non conseguenziali a quelli già esaminati in Cassazione.
- Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento del difensore è necessaria una comunicazione tempestiva e specifica (tempestività, ragioni essenziali dell'impegno, assenza di codifensore e impossibilità di sostituzione ex art.102 c.p.p.).
- La Corte di merito può confermare una pena in misura prossima al nuovo minimo edittale quando ciò rappresenti una valutazione in favore del reo, conformandosi al principio favor rei derivante da pronunce costituzionali o di diritto sovranazionale.
- L'assorbimento di un reato in un altro fa perdere autonomia al reato assorbito; conseguentemente la quantificazione della pena riguarda il reato unico sopravvissuto e le valutazioni di continuazione possono risultare inefficaci.
- Le aggravanti che ricorrono in funzione del numero dei partecipanti (es. comma 6 art.73 DPR 309/1990) dovrebbero, se rilevante per la posizione di ciascun imputato, essere motivate indicando il contributo individuale quando possibile; tuttavia la possibilità di censura dipende anche dai limiti processuali del ricorso.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo nei limiti in cui la decisione richiamata sia compatibile con l'oggetto del rinvio e con le questioni devolute; diversamente il giudice è tenuto a motivare autonomamente.
- L'applicazione di misure accessorie come l'espulsione richiede di norma un accertamento concreto della pericolosità sociale, salvo che tale questione non sia già stata definitivamente decisa (giudicato).
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