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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11521/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2006, ha contestato la mancata dichiarazione di una plusvalenza realizzata con la vendita di due immobili siti in Imperia e ha richiesto la maggiore imposta ritenendo applicabile l'art. 67, comma 1, lett. a), t.u.i.r. Il contribuente ha sostenuto che: per una porzione di alloggio acquistata iure hereditatis, alienata oltre cinque anni dopo l'acquisto, non fosse dovuta tassazione della plusvalenza; inoltre le opere eseguite sull'immobile erano interventi di ristrutturazione/adeguamento antisismico ed energetico e non potevano essere assimilate alla lottizzazione di terreni o a opere che rendessero edificabile un terreno. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 67 e 68 t.u.i.r. per l'erronea qualificazione della fattispecie e, con il secondo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, lamentando che la CTR aveva ricondotto la vicenda alla lett. a) dell'art. 67 senza spiegare perché opere di miglioramento dovessero equivalere a lottizzazione o perché non operasse l'esclusione della lett. b) per i beni pervenuti per successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso per nullità della motivazione della sentenza di appello, ritenendo che la CTR si fosse limitata a formule apodittiche e assertive, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito. L'accoglimento del vizio motivazionale ha assorbito il primo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986 (t.u.i.r.)

    la Corte rileva che la CTR ha ricondotto in modo apodittico la fattispecie a questa previsione senza spiegare perché opere migliorative su un immobile dovessero essere equiparate alla lottizzazione di terreni o alle opere che rendono edificabili i terreni

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986 (t.u.i.r.)

    la norma esclude la tassazione della plusvalenza per immobili pervenuti per successione; la Corte censura la mancata spiegazione della CTR circa la sua non applicazione nel caso concreto

  • art. 68 d.P.R. 917/1986 (t.u.i.r.)

    viene richiamato come norma di determinazione della plusvalenza tassabile, la cui applicazione dipende dalla corretta qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 67

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il primo motivo è stato formulato come denuncia di violazione/falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il secondo motivo è stato proposto per nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa

  • art. 111 Cost.

    è richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente integra nullità della sentenza quando manca il requisito motivazionale richiesto dalla norma

  • art. 36, d.lgs. 546/1992

    è richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sulla necessità di una motivazione intellegibile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è censurabile solo quando sia assente, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, cioè quando non consenta di percepire il fondamento logico della decisione.
  • Laddove il giudice di merito si limiti a enunciazioni assertive senza spiegare il nesso tra i fatti accertati e la norma applicata, la sentenza è nulla per motivazione apparente.
  • Quando la controversia riguarda la tassazione di una plusvalenza, il giudice deve motivare specificamente la qualificazione giuridica del bene e dell'operazione, specie se il contribuente invoca un'esclusione espressa prevista dalla legge.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente una disposizione fiscale: occorre spiegare perché i fatti accertati rientrino nella relativa fattispecie impositiva e perché non operi l'eventuale causa di esclusione.
  • Se il vizio di motivazione è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono dalla stessa qualificazione giuridica della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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