Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12118/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per lavori di ristrutturazione e messa a norma di un presidio ospedaliero. L'impresa appaltatrice e la mandataria del RTI, dopo la redazione di una perizia di variante che assumevano sostanzialmente integrare un nuovo progetto con incremento di costo superiore al quinto rispetto alla base d'asta, avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di un indennizzo conseguente al recesso dal rapporto. La stazione appaltante ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame del motivo di appello relativo alla nullità della CTU, deducendo che il consulente aveva utilizzato documenti non tempestivamente prodotti, in violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c., e violazione dell'art. 2697 c.c.; con il secondo ha censurato la quantificazione dell'indennizzo, sostenendo che il recesso fosse stato esercitato dall'RTI e non dalla stazione appaltante, sicché non sarebbe stato applicabile, neppure in via analogica, il criterio dell'art. 122 del d.P.R. 554/1999, e che comunque l'indennizzo andasse commisurato agli utili e non al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato e in parte inammissibile, osservando che la motivazione della Corte d'appello non era apparente e che il ricorso non si confrontava con l'effettiva ratio decidendi, fondata sull'irrilevanza dei documenti asseritamente tardivi perché i conteggi del CTU risultavano basati su altri documenti regolarmente acquisiti. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva ben considerato la prospettazione secondo cui il recesso era stato esercitato dall'appaltatore, ma aveva correttamente escluso che fosse possibile una interpretazione analogica "creativa" dell'art. 122 del d.P.R. 554/1999 volta a introdurre un criterio di liquidazione fondato sugli utili, criterio non previsto dalla norma. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    I termini per le produzioni istruttorie sono richiamati dalla ricorrente per contestare la tardiva acquisizione documentale; la Corte rileva però che la motivazione d'appello ha ritenuto irrilevanti i documenti asseritamente tardivi perché la CTU si fondava su altri documenti regolarmente acquisiti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova; la Corte non ravvisa una violazione decisiva perché il motivo non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 122 d.P.R. 554/1999

    La Corte esclude che la norma possa essere applicata in modo analogico-creativo per il recesso dell'appaltatore introducendo un criterio di liquidazione fondato sugli utili, poiché il testo disciplina il recesso della stazione appaltante e non contiene alcun riferimento a tale parametro.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per affermare che l'interpretazione analogica non consente di alterare il contenuto della norma né di introdurre un criterio non previsto dal legislatore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie nel giudizio di legittimità.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Usato ai soli fini della liquidazione delle spese, per giustificare l'aumento del compenso unico per la difesa sostanzialmente unitaria di entrambe le controricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di nullità della motivazione è infondata quando la sentenza d'appello contiene una motivazione comprensibile e idonea a superare il minimo costituzionale; non è sufficiente una lettura isolata o deformata dell'espressione usata dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti o della rilevanza dei documenti.
  • L'interpretazione analogica di una norma non consente di modificarne il testo in modo creativo introducendo un criterio di disciplina non previsto dal legislatore; l'analogia opera solo quando la norma esistente, nella sua formulazione, regola un caso simile e la si applichi al caso non disciplinato senza alterarne la struttura.
  • Quando una norma speciale sulla liquidazione di un indennizzo non contempla il parametro degli utili, il giudice non può sostituirlo con un criterio diverso in assenza di base normativa, neppure invocando l'applicazione analogica.
  • Nel giudizio di legittimità, se il ricorso è respinto, seguono la soccombenza le spese e sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.