Cassazione Penale, Ordinanza n. 10264/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato tre richieste di misura alternativa alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Le richieste erano riferite all'esecuzione di una pena di due anni di reclusione irrogata per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso sono stati dedotti: 1) erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen.; 2) vizio di motivazione; 3) erronea applicazione dell'art. 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, consistenti in censure di fatto, in parte reiterativi di doglianze già esaminate dal giudice di merito e non sorretti da specifiche argomentazioni; li ha inoltre considerati manifestamente infondati quanto al preteso difetto di motivazione, emergendo invece dal provvedimento impugnato una motivazione basata su plurimi elementi ostativi alla concessione dei benefici. La memoria difensiva è stata ritenuta tardiva e comunque riproduttiva degli argomenti già svolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre osservato che l'eventuale errata o omessa indicazione di una causa di inammissibilità nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 610, comma 1, c.p.p. non impedisce alla sezione filtro di pronunciare l'inammissibilità per diversa ragione, poiché non si determina alcuna nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. se restano garantiti contraddittorio e possibilità di difesa.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della pena in esecuzione; la sentenza non ne affronta il merito, ma la richiama solo per identificare il titolo di condanna.
norma invocata dalla difesa a sostegno della richiesta di affidamento in prova; il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché le censure sul punto erano di fatto e non specificamente argomentate.
norma invocata dalla difesa a sostegno della richiesta di detenzione domiciliare; la doglianza è stata ritenuta inammissibile e manifestamente infondata per difetto di specificità e per la presenza di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato.
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
il richiamo serve a chiarire che l'erronea o omessa indicazione della causa di inammissibilità nell'avviso di udienza non preclude alla sezione filtro la declaratoria di inammissibilità per ragioni diverse.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
la Corte esclude che l'erronea indicazione della causa di inammissibilità integri una nullità di ordine generale, poiché il contraddittorio e l'effettività della difesa risultano comunque salvaguardati.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze del tribunale di sorveglianza, sono inammissibili i motivi che si risolvono in censure di merito o di fatto, ovvero in riproduzioni generiche di doglianze già disattese dal giudice a quo.
- La deduzione di vizio di motivazione non è sufficiente se, dalla mera lettura del provvedimento impugnato, la motivazione risulta effettivamente presente e sorretta da elementi concreti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.
- Ai fini della valutazione delle misure alternative, il giudice di sorveglianza può valorizzare negativamente il numero dei reati commessi, la commissione di nuovi fatti durante gli arresti domiciliari, i carichi pendenti e l'esito sfavorevole della relazione dell'UEPE, quali indici della mancata adesione a un percorso di revisione critica.
- L'erronea o omessa indicazione, nell'avviso di udienza camerale, della specifica causa di inammissibilità non comporta di per sé nullità, se l'interessato è stato comunque avvisato dell'udienza e ha potuto esercitare il contraddittorio depositando atti e memorie.
- La sezione filtro della Corte di cassazione conserva il potere di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per una ragione diversa da quella indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza, purché il diritto di difesa sia rimasto integro.
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