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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23232/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo appello avverso il diniego della protezione internazionale. Con il primo motivo lamentava carenza di motivazione sulla valutazione di non credibilità del suo racconto; con il secondo denunciava la violazione delle norme sulla protezione sussidiaria e sul dovere di cooperazione istruttoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione della situazione del Paese di origine, il Gambia. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché volti, in sostanza, a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di fatto e del quadro informativo sul Paese, cioè una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato che la credibilità del racconto del richiedente è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti rigorosi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nei casi di omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione mancante/apparente/perplessa, non già per mera insufficienza motivazionale o per una diversa lettura delle dichiarazioni. Quanto al contesto del Paese d'origine, ha osservato che la Corte d'appello aveva compiuto un apprezzamento officioso aggiornato, valorizzando il mutamento politico in Gambia dopo l'elezione del nuovo presidente e il miglioramento della situazione dei diritti fondamentali; anche qui il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione effettiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non per ottenere una nuova lettura delle dichiarazioni rese.
  • La censura sulla situazione del Paese di origine è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a contestare l'apprezzamento officioso e aggiornato svolto dal giudice di merito sulle fonti informative.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze sulla motivazione o sulla situazione fattuale in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Quando l'intimato non si costituisce effettivamente, non viene pronunciata la regolazione delle spese; resta però possibile l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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