Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19236/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il classamento di una unità immobiliare sita in Roma, da categoria A/5, classe 3, a categoria A/2, classe 2, in esito a revisione ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione; la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia perché notificato tramite un'agenzia di recapito privata, ritenendo la notifica inesistente. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), del d.lgs. n. 58 del 2011, sostenendo che la notifica a mezzo posta privata doveva essere considerata valida o comunque perfezionata per il notificante al momento della spedizione; (2) violazione dell'art. 156 c.p.c., deducendo che la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione del destinatario. Il controricorrente eccepisce inoltre la mancata notifica del ricorso a un comproprietario dell'immobile, deducendo un litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Corregge però la motivazione della sentenza impugnata: la notifica dell'appello a mezzo operatore postale privato non è qualificata come inesistente, ma come nulla; tuttavia la nullità non sana il difetto di tempestività dell'impugnazione, perché la data rilevante ai fini del rispetto del termine breve/decadenziale è quella di ricezione da parte del destinatario, non quella di consegna all'operatore privo di poteri certificativi. Poiché l'appello è stato ricevuto oltre il termine, la declaratoria di inammissibilità dell'appello resta ferma, sebbene per tardività e non per inesistenza della notifica. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la complessità e la recente evoluzione della materia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58 del 2011

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della notifica a mezzo posta privata e la decorrenza degli effetti per il notificante dalla spedizione

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere la sanatoria della notifica nulla per raggiungimento dello scopo tramite costituzione del destinatario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene indicato come parametro del motivo di ricorso per nullità processuale

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per affermare che, quando la questione è di diritto, la Corte può correggere la motivazione senza cassare la decisione se il dispositivo è conforme a diritto

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per ancorare la tempestività dell'impugnazione al momento della spedizione, ma solo nei limiti della certezza legale della data di consegna all'operatore notificatore

  • artt. 24 e 111 Cost.

    evocati per sottolineare l'esigenza di certezza pubblica delle notificazioni processuali, incidendo su diritti costituzionalmente protetti

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    base normativa della revisione catastale che ha originato l'avviso di accertamento

  • L. n. 124 del 2017

    richiamata come discrimine temporale del regime normativo introdotto in tema di notificazioni tramite operatori postali privati

Massime di principio

  • La notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore postale privato privo del relativo titolo abilitativo, nel periodo anteriore al regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notifica è sanabile per raggiungimento dello scopo se il destinatario si costituisce, ma tale sanatoria non attribuisce certezza legale alla data di consegna dell'atto all'operatore privato, che resta privo di poteri certificativi.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, quando manca la certezza legale della data di consegna al notificatore, non può farsi riferimento alla sola spedizione; rileva invece la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, se documentalmente certa.
  • Se il termine di impugnazione è decorso sulla base della data di ricezione del ricorso/appello, la sanatoria della notifica nulla non elimina la tardività, che è rilevabile d'ufficio e non è sanabile per costituzione dell'appellato.
  • In sede di legittimità, quando la questione è di diritto e il dispositivo è conforme a diritto, la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla per il solo errore argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.