Cassazione Civile, Ordinanza n. 19236/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il classamento di una unità immobiliare sita in Roma, da categoria A/5, classe 3, a categoria A/2, classe 2, in esito a revisione ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione; la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia perché notificato tramite un'agenzia di recapito privata, ritenendo la notifica inesistente. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), del d.lgs. n. 58 del 2011, sostenendo che la notifica a mezzo posta privata doveva essere considerata valida o comunque perfezionata per il notificante al momento della spedizione; (2) violazione dell'art. 156 c.p.c., deducendo che la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione del destinatario. Il controricorrente eccepisce inoltre la mancata notifica del ricorso a un comproprietario dell'immobile, deducendo un litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Corregge però la motivazione della sentenza impugnata: la notifica dell'appello a mezzo operatore postale privato non è qualificata come inesistente, ma come nulla; tuttavia la nullità non sana il difetto di tempestività dell'impugnazione, perché la data rilevante ai fini del rispetto del termine breve/decadenziale è quella di ricezione da parte del destinatario, non quella di consegna all'operatore privo di poteri certificativi. Poiché l'appello è stato ricevuto oltre il termine, la declaratoria di inammissibilità dell'appello resta ferma, sebbene per tardività e non per inesistenza della notifica. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la complessità e la recente evoluzione della materia.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58 del 2011
richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della notifica a mezzo posta privata e la decorrenza degli effetti per il notificante dalla spedizione
invocato per sostenere la sanatoria della notifica nulla per raggiungimento dello scopo tramite costituzione del destinatario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per nullità processuale
richiamato per affermare che, quando la questione è di diritto, la Corte può correggere la motivazione senza cassare la decisione se il dispositivo è conforme a diritto
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per ancorare la tempestività dell'impugnazione al momento della spedizione, ma solo nei limiti della certezza legale della data di consegna all'operatore notificatore
artt. 24 e 111 Cost.
evocati per sottolineare l'esigenza di certezza pubblica delle notificazioni processuali, incidendo su diritti costituzionalmente protetti
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
base normativa della revisione catastale che ha originato l'avviso di accertamento
richiamata come discrimine temporale del regime normativo introdotto in tema di notificazioni tramite operatori postali privati
Massime di principio
- La notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore postale privato privo del relativo titolo abilitativo, nel periodo anteriore al regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente.
- La nullità della notifica è sanabile per raggiungimento dello scopo se il destinatario si costituisce, ma tale sanatoria non attribuisce certezza legale alla data di consegna dell'atto all'operatore privato, che resta privo di poteri certificativi.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, quando manca la certezza legale della data di consegna al notificatore, non può farsi riferimento alla sola spedizione; rileva invece la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, se documentalmente certa.
- Se il termine di impugnazione è decorso sulla base della data di ricezione del ricorso/appello, la sanatoria della notifica nulla non elimina la tardività, che è rilevabile d'ufficio e non è sanabile per costituzione dell'appellato.
- In sede di legittimità, quando la questione è di diritto e il dispositivo è conforme a diritto, la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla per il solo errore argomentativo.
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