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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21322/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto in primo grado di dichiarare la nullità e/o illegittimità di una pluralità di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati nell'arco di diversi anni e utilizzati presso una società operante nell'indotto automobilistico, con conseguente conversione del rapporto con l'utilizzatrice e risarcimento del danno. Il tribunale aveva ritenuto tardive le contestazioni su tutti i contratti salvo l'ultimo e, quanto a quest'ultimo, ne aveva riconosciuto la legittimità per la prova della causale. La corte d'appello, invece, ha ritenuto nulla la clausola appositiva del termine del contratto di somministrazione del dicembre 2012, convertendo il rapporto a tempo indeterminato e condannando la società al pagamento di un'indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la documentazione prodotta provasse l'andamento discontinuo del mercato automobilistico e, quindi, i picchi e i cali produttivi; (2) violazione dell'art. 41 Cost., deducendo che la corte territoriale avrebbe illegittimamente sindacato le scelte imprenditoriali entrando nel merito della convenienza delle opzioni produttive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di omesso esame, la società mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto già svolti dalla corte territoriale; ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva comunque esaminato la questione della corrispondenza tra causale e situazione di fatto, reputando non dimostrata la necessaria temporaneità produttiva nel momento rilevante. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, precisando che l'art. 41 Cost. non è norma di immediata applicazione invocabile come parametro diretto in quel senso e, comunque, che la corte d'appello non aveva sindacato le scelte imprenditoriali, ma soltanto verificato la veridicità e la non pretestuosità della causale addotta per la somministrazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    denuncia solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    può essere utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non per ottenere un riesame del merito o una nuova valutazione delle prove

  • art. 41 Cost.

    L'iniziativa economica priva è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

    non è ritenuto parametro di immediata applicazione nel senso prospettato; comunque non impedisce al giudice di verificare la veridicità della causale posta a base della somministrazione

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    ha convertito il d.l. n. 83 del 2012

  • art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02

    consente, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non basta dedurre la mancata valorizzazione di singoli documenti o prove testimoniali.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere, sotto forma di doglianza giuridica, un riesame del merito e delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.
  • In tema di somministrazione di lavoro, il giudice può verificare la concreta corrispondenza tra causale allegata e situazione fattuale senza invadere la sfera delle scelte imprenditoriali, poiché il controllo riguarda la veridicità e la non pretestuosità della giustificazione addotta.
  • La legittimità di una causale che richiami esigenze produttive temporanee richiede prova riferita al momento in cui il contratto è stipulato; dati successivi o riferiti ad altri periodi non sono di per sé decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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