Cassazione Penale, Ordinanza n. 23713/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il porto/detenzione di un tirapugni. Ha articolato tre motivi, tutti ritenuti dalla Corte di cassazione mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito. In particolare: 1) ha lamentato la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della l. n. 110 del 1975, sostenendo che le modalità della condotta avrebbero giustificato il trattamento più lieve; 2) ha dedotto vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il ricorso non conteneva una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma si limitava a reiterare motivi già esaminati e superati in appello, dunque era aspecifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici perché consistenti nella pedissequa riproduzione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente confutate. Nel merito delle singole censure, ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato: aveva escluso la lieve entità valorizzando le modalità complessive di detenzione e porto di un tirapugni, arma propria idonea a ledere; aveva negato la particolare tenuità del fatto per la circostanza che l'imputato si era armato mentre faceva da vedetta in occasione di un incontro con la persona offesa, occultando l'arma negli slip; aveva infine escluso le attenuanti generiche con motivazione non illogica e fondata su tempo, luogo e modalità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975
La fattispecie di lieve entità non è configurabile quando le modalità complessive della detenzione e del porto dell'arma, considerata la sua natura di arma propria e la sua concreta idoneità offensiva, escludono la minima offensività richiesta.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la concreta allarmante modalità della condotta, l'armamento dell'agente in vista di un incontro con la persona offesa e l'occultamento dell'arma.
Il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica; è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti prevalenti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione quando si limita a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e già specificamente disattesi dalla sentenza di merito, perché manca della necessaria specificità e non offre una critica argomentata alla decisione impugnata.
- In materia di armi, la qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione complessiva delle modalità di detenzione e porto: la natura di arma propria e l'idoneità offensiva concreta possono escludere l'applicazione del trattamento più favorevole.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta rivela un significativo grado di offensività, ad esempio per l'armamento dell'agente in un contesto di confronto con la persona offesa e per l'occultamento dell'arma.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica, anche mediante richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti profili di colpa per irregolarità o aspecificità.
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