Cassazione Penale, Ordinanza n. 15565/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, deducendo: erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p. in tema di recidiva; erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in punto di dosimetria della pena. La difesa contestava, in sostanza, la valutazione di non particolare tenuità del fatto, la ritenuta recidiva/pericolosità e la determinazione della pena. Dalla motivazione emerge che il fatto riguarda una condotta in materia di stupefacenti, con occultamento della sostanza in luogo pubblico e rinvenimento di un bilancino di precisione; la Corte d'appello aveva inoltre valorizzato plurimi carichi pendenti e precedenti per escludere la particolare tenuità e ritenere la maggiore capacità a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza adeguato confronto critico con la motivazione impugnata. Ha inoltre condiviso l'impostazione della Corte territoriale: la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non coincide con la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, e la valutazione della non punibilità richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale. Ha giudicato infondate le doglianze sulla recidiva, poiché il giudice di merito aveva considerato anche i precedenti giudiziari oltre ai precedenti penali, e ha ritenuto logica e adeguata la motivazione sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e della non abitualità; non coincide automaticamente con la lieve entità del reato in materia di stupefacenti.
La recidiva può essere ritenuta ove il giudice di merito valorizzi elementi indicativi di maggiore capacità a delinquere, inclusi precedenti penali e giudiziari.
La determinazione della pena è censurabile solo se la motivazione è mancante o illogica; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta logica, coerente e corretta in diritto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità nel reato di stupefacenti è fattispecie distinta dalla particolare tenuità del fatto e non ne comporta l'automatica applicazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è conseguenza automatica della configurabilità del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti: si tratta di istituti diversi, con presupposti autonomi.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve svolgere una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale del comportamento.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza un'effettiva critica analitica della motivazione impugnata.
- La recidiva può essere sorretta dalla valorizzazione di precedenti penali e giudiziari come indici di maggiore capacità a delinquere, purché il giudice dia conto della concreta verifica di tali elementi.
- La censura sulla dosimetria della pena richiede una specifica dimostrazione di illogicità o carenza motivazionale, non essendo sufficiente una mera richiesta di diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
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