Cassazione Penale, Sentenza n. 19269/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a lavori di sbancamento sul terreno di proprietà della ricorrente. La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse valutato erroneamente il fumus commissi delicti, confondendo interventi distanti nel tempo in un unico sbancamento unitario e non tenendo conto della prescrizione per le condotte più remote; affermava inoltre che il secondo intervento fosse di modesta entità e privo di antigiuridicità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato il fumus commissi delicti sulla base delle risultanze istruttorie (sbancamento senza titolo abilitativo per volume di 4000 mc, altezza 10 m, presenza di mezzo meccanico e assenza di finalità agricola). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prosecuzione di lavori abusivi costituisce nuova condotta illecita anche se la parte iniziale fosse prescritta e ha confermato che il riesame deve verificare la sostenibilità dell'impostazione accusatoria alla luce degli elementi concreti, senza sindacare la fondatezza definitiva dell'accusa. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Integra il reato edilizio la realizzazione senza il preventivo permesso di costruire di opere di spianamento, riporto e sbancamento quando finalizzate a usi diversi da quelli agricoli; opere che modificano permanentemente i luoghi richiedono titolo abilitativo.
Rilevata dalla ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha però evidenziato che la prosecuzione di lavori abusivi costituisce nuova condotta illecita, per cui la prescrizione dell'opera iniziale non esclude la rilevanza penale di interventi successivi.
codice di procedura penale, art. 325
Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; tale nozione comprende errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
codice di procedura penale, art. 321
Nel valutare il fumus commissi delicti per il sequestro preventivo il giudice del riesame deve considerare le concrete risultanze processuali e gli elementi forniti dalle parti, indicando anche sommariamente le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria senza sindacare la fondatezza definitiva dell'accusa.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione quando non sussiste causa di esclusione di responsabilità; applicata nel caso per irrogare sanzione e spese alla ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è strettamente limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali gravi: le censure in fatto sulla motivazione sono inammissibili se non prospettano un profilo di illegittimità giuridica.
- Nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice del riesame deve basarsi sulle concrete risultanze istruttorie e indicare, anche sinteticamente, le ragioni per cui l'impostazione accusatoria appare allo stato sostenibile; non è richiesta la prova definitiva della colpevolezza.
- Le opere di sbancamento, spianamento e riporto del terreno finalizzate ad usi non agricoli richiedono titolo edilizio (permesso di costruire): la mancanza di titolo integra il reato edilizio se l'intervento comporta una modifica permanente del territorio.
- La prosecuzione di lavori abusivi costituisce nuova condotta illecita: anche se la fase iniziale fosse prescritta, interventi successivi che ripropongono l'illegittimità mantengono rilevanza penale.
- Le contestazioni basate su ipotesi cronologiche (prescrizione per fatti remoti) devono dimostrare che le attività successive non costituiscono una continuazione dell'abuso; altrimenti il rilievo non esclude la fondatezza del provvedimento cautelare.
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