Cassazione Civile, Ordinanza n. 28905/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale per diffamazione in atti giudiziari promosso dalla controparte nei confronti del ricorrente e conclusosi con assoluzione definitiva. Il ricorrente agì poi in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa di quel procedimento penale e, inoltre, la restituzione di somme già versate in esecuzione di una sentenza penale di primo grado. Il Tribunale di Modena accolse la domanda restitutoria; la Corte d’appello di Bologna, riuniti gli appelli, ritenne invece non dovuta la somma già versata perché già restituita in altra causa, qualificò la domanda dell’attore come solo risarcitoria e non restitutoria, ed accolse solo parzialmente la pretesa riconoscendo una somma a titolo di danno patrimoniale. In Cassazione il ricorrente dedusse: (1) violazione degli artt. 153, 183, comma 6, e 345 c.p.c., per l’ammissibilità della produzione documentale effettuata dalla controparte per la prima volta in appello e per l’erronea lettura della domanda come esclusivamente risarcitoria; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello avesse escluso i presupposti del danno patrimoniale e non avesse valorizzato l’assoluzione definitiva nel processo penale, l’annotazione di temerarietà dell’iniziativa della parte offesa e la possibilità di liquidare il danno anche in via presuntiva/equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo complessivamente infondato: la censura sull’art. 345 c.p.c. è stata considerata carente di interesse, poiché la Corte d’appello aveva sì dato atto della produzione documentale ma non l’aveva poi utilizzata nella decisione; inoltre, la Corte territoriale aveva legittimamente interpretato la domanda originaria come meramente risarcitoria, sulla base degli atti di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione del giudice di merito, non un errore di diritto; la Corte ha inoltre precisato che la liquidazione equitativa presuppone pur sempre l’accertamento dell’esistenza del danno, qui esclusa dal giudice di merito quanto al danno non patrimoniale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo nel primo motivo; non è stata accolta la censura incentrata sulla rimessione in termini o su profili processuali analoghi, perché la questione documentale è stata ritenuta priva di interesse ai fini della decisione.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato una violazione utile a fondare l'impugnazione, poiché la documentazione prodotta in appello non ha inciso sulla decisione.
La doglianza è stata ritenuta carente di interesse/inammissibile, perché la Corte d'appello aveva dato atto della produzione documentale senza farvi comunque affidamento nella motivazione decisoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Parametro formale del secondo motivo, che è stato però ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 111 Cost.
Richiamato nel passaggio sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in relazione all'ingiustificata condotta processuale e alla ragionevole durata del processo.
Richiamata nel medesimo contesto, come riferimento al principio della ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha il potere di interpretare la domanda e di qualificarne la causa petendi e il petitum sulla base degli atti complessivi del processo; in cassazione tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti di un reale errore di diritto o di omesso esame nei ristretti confini del vizio denunciabile.
- La doglianza sulla tardiva produzione documentale è inammissibile per difetto di interesse quando il giudice di merito abbia dato atto del deposito ma non abbia poi utilizzato quel documento come fondamento della decisione.
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in cassazione.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque che il danno sia stato previamente accertato nella sua esistenza; l'equità può operare sulla quantificazione, non sostituire la prova dell'an debeatur.
- In tema di danno non patrimoniale da attività processuale temeraria, la liquidazione equitativa richiede la prova di una concreta lesione dell'equilibrio psico-fisico, non bastando la sola allegazione dell'esito assolutorio del processo penale o della temerarietà dell'iniziativa giudiziaria.
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