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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17302/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per porto abusivo di arma. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che l'oggetto portato in pubblico dovesse essere valutato come di minore pericolosità e che quindi potesse applicarsi la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione d'appello era congrua, poiché valorizzava le caratteristiche del coltello a serramanico, con lama appuntita lunga dieci centimetri, ritenendo per tale ragione esclusa anche la lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, L. 110/1975. Ha inoltre osservato che il ricorso si limitava a riproporre censure già dedotte in appello, senza specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata, proponendo inammissibilmente una lettura alternativa dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello nel negare sia la lieve entità sia, conseguentemente, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al porto abusivo di un coltello a serramanico con lama appuntita di dieci centimetri.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel reato di porto abusivo di arma impropria, la valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito abbia motivatamente negato la lieve entità prevista dalla disciplina speciale, sulla base delle caratteristiche concrete dell'oggetto portato.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure già dedotte in appello né sostituire alla motivazione impugnata una diversa valutazione dei fatti; è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione.
  • Quando la sentenza di merito fonda il giudizio su dati fattuali precisi e coerenti, come la natura e la pericolosità dell'oggetto portato, la rivalutazione del merito è preclusa in sede di legittimità.
  • L'esclusione della lieve entità in un porto abusivo di arma impropria rende incompatibile il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, secondo un orientamento già consolidato richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

RamiReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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